Con Risoluzione n 59/E del 25 settembre 2020 l’agenzia delle entrate istituisce nuovi codici tributo per il versamento tramite il modello F24 Accise delle sanzioni amministrative pecuniarie (ex art. 27 commi 8,9; art 28, e art 31 comma 1 del DL n 124/2019 e all’art 9-quater del DL n 87/2018).
Piu' precisamente si tratta di:
- le sanzioni ex art 27 commi 8 riguardano la mancata iscrizione al registro unico degli operatori del gioco pubblico
- le sanzioni ex art 27 comma 9 nel caso in cui i concessionari per il gioco pubblico intrattengono rapporti contrattuali funzionali alle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel suddetto registro
- le sanzioni ex art 28 a carico delle società che emettono carte di credito e degli operatori bancari, finanziari e postali, in caso di trasferimento di denaro a favolre di operatori che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso
- le sanzioni ex articolo 31, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 124 del 2019, in caso di mancata chiusura del punto vendita da parte del gestore che risulti debitore dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, in base a una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa;
- le sanzioni ex articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in caso di mancata rimozione degli apparecchi di intrattenimento privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l’accesso al gioco.
Per consentire, come richiesto con nota n 265948 del 31 luglio 2020 della Agenzia delle Dogane direzione giochi, il versamento delle suddette sanzioni tramite il modello “F24 Accise”, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “5473” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 27, comma 8 - d.l. n. 124/2019”;
- “5474” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 27, comma 9 - d.l. n. 124/2019”;
- “5475” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 28 - d.l. n. 124/2019”;
- “5476” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 31, comma 1 - d.l. n. 124/2019”;
- “5477” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 9-quater - d.l. n. 87/2018”.
All’atto della compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo vanno esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
riportando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, nessun valore per i codici tributo “5473” e “5474”; per il codice tributo “5475” la provincia ove è situato il domicilio fiscale del trasgressore; per i codici tributo “5476” e “5477” la provincia ove è situata la sede legale del trasgressore;
- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (Tipo controllo 3 - ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
- nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento in un’unica soluzione il campo è valorizzato con
- “0101”);
- nel campo “mese”, nessun valore;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”;
- nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
- nel campo “codice atto”, se presente, il codice dell’atto oggetto di definizione.