La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 19982 del 23 settembre 2020, ha ribadito che il verbale redatto dall’ispettore dell’INPS e addotto a prova della natura subordinata del rapporto di lavoro è attendibile fino a prova contraria. Il caso riguardava la controversia di un datore di lavoro contro INPS
Con sentenza n. 460 del 2014, la Corte d'appello di Genova ha accolto l'impugnazione proposta dall'Inps nei confronti di una societa avverso la sentenza di primo grado, di accoglimento della domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva, formulata dall'Inps in seguito ad accertamento ispettivo, relativa alla qualificazione in termini di lavoro subordinato e non di sub appalto dei rapporti intercorsi con alcuni lavoratori extracomunitari; la Corte territoriale, ha accolto l'impugnazione dell'Inps rilevando che le dichiarazioni rese agli ispettori da due lavoratori (su aspetti decisivi per il giudizio, quali: proprietà degli strumenti di lavoro, modalità di pagamento, criterio di determinazione della somma spettante in base alle ore lavorate e modalità di espletamento dell'attività lavorativa) si ponevano in contrasto insanabile con quelle rese nel corso del giudizio. A queste andava riconosciuta maggiore attendibilità, anche in considerazione del valore da riconoscere ai verbali ispettivi quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ( artt. 2699 e 2700 c.c.)
La cassazione conferma la validità della decisione della corte di appello anche sulla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, secondo la quale essi fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ( vd. Cass. 15702/2014) ferma restando la necessità di sottoporre i loro contenuti al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie.
Gli ermellini spiegano che non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, (vd. Cass. 4743/2005; n. 2627/1980); tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, ma spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove .
Si conclude quindi che si è fatta corretta applicazione del principio già espresso da questa Corte (vd. Cass. n. 14965/2014) secondo il quale nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo
A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.
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