Con il messaggio 3407 del 23.9.2020 l'inps ha fornito un chiarimento sulla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi e contributi dovuti all’INAIL sosopesi a seguito dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, e 19 maggio 2020, n. 34, per taluni contribuenti in possesso di specifici requisiti
Si ricorda che il versamento delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale (CAC) e di malattia (MALA/FIMI), compresi quelli a carattere provinciale, (contribuzione convenzionale) può essere effettuato soltanto alla ripresa degli obblighi di versamento della contribuzione obbligatoria, in quanto il effettuato con un unico versamento, utilizzando il medesimo codice tributo (LAS).
Al riguardo, si chiarisce che il versamento in un’unica soluzione dell’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi per il 3° trimestre 2019 (scadenza versamento 16 marzo 2020), in corrispondenza del codice tributo LAS, sarà considerato tempestivo se effettuato entro i termini indicati per la ripresa dei versamenti e, pertanto, le diverse quote di contribuzione convenzionale saranno riversate alle Associazioni destinatarie. Lo stesso vale per i effettuati in modalità rateale
Si precisa anche che sono validi i versamenti effettuati sia utilizzando la codeline indicata nel prospetto di calcolo della contribuzione del 3° trimestre 2019, in luogo di quella indicata nella comunicazione individuale (news) ricevuta nel cassetto previdenziale “Aziende agricole” in prossimità della scadenza del 16 settembre 2020 (cfr. il messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020).
Infine l'Istituto ricorda che l’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi per il 3° trimestre 2019 relativo al codice tributo EBAN non è gestito dall’Istituto ed è, pertanto, escluso dalla procedura di sospensione e di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione o in modalità rateale.