Una cassa previdenziale privata ha sottoposto all'Agenzia delle entrate un quesito riguardante la tassazione per l "indennità assistenziale straordinaria Covid-19", stanziata a favore dei propri iscritti. Si tratta di un sussidio una tantum a coloro che acausa del contagio da Covid-19, sono stati ricoverati in ospedale, con importi differenziati per i casi di malattia conclamata , ricovero in terapia intensiva e non, o semplice quarantena o isolamento domiciliare imposto dall'autorità sanitaria competente.
La soluzione proposta dall'ente era l'esenzione fiscale in quanto si tratta di somme forfettarie assegnate tantum non con la finalita di sostituire o compensare un reddito perduto, bensì di fornire un sostegno a fronte di una condizione patologica e/o di isolamento derivante da contagio da Covid-19.
L'Agenzia nella risposta n. 395 del 23.9.2020, (allegata in fondo all'articolo ) sulla base della normativa e dell'analisi del Regolamento statutario dell'ente da parere positivo.
Ricorda innanzitutto l'articolo 6 del TUIR che individua tra le categorie di reddito che concorrono alla formazione del reddito complessivo, anche «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennitàconseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistentinella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti». Per questi redditi le circolari del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 e n. 55/E del 4 marzo 1999, hanno chiarito che il trattamento fiscale deve esseredeterminato autonomamente e che dette prestazioni saranno imponibili solamente seinquadrabili in una delle categorie di reddito previste nel citato articolo 6 del TUIR. Inoltre ricorda che nel caso di indennita compensativa di perdita di retribuzione per il periodo di inabilità lavorativa tale l'indennità si configurafiscalmente come un reddito appartenente alla stessa categoria di quello sostituito operduto.
Vero è anche che la circolare n. 20/E del 13 maggio 2011 ha chiarito che le erogazioni assistenziali effettuate da enti privati di previdenza e assistenza per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito.
Viene quindi preso in considerazione il Regolamento attuativo dell'Ente che definisce "Provvidenze straordinarie" le indennita previste dal comma 1dell'articolo 39, ai sensi del quale "agli iscritti, che colpiti da infortunio o malattia oda eventi di particolare gravità versino in precarie condizioni economiche, (...),possono essere concesse indennità una tantum o provvidenze a carattere continuativo". Riconosce inoltre che , come previsto dallo statuto "Lo stato di bisogno dell'iscritto (...) è stato deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente vista la situazione di eccezionale emergenza generata dall'epidemia da Covid-19
Sulla base di questo l'erogazione dell'indennità corrisposta in maniera differenziata in presenza di uno stato bisogno dell'iscritto costituisce prestazione di tipo assistenziale riconducibile tra quelle previste dal Regolamento dell'Ente indipendentemente dalla retribuzione dell'iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito.
Ne consegue che, in linea con i chiarimenti forniti dalla circolare n. 20/Edel 2011, l'"indennità assistenziale straordinaria Covid-19" che l'Ente erogherà una tantum ai propri iscritti non rileva sotto il profilo fiscale, ai sensi dell'articolo 6, comma2, del TUIR, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito.
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