Le somme ricevute a titolo di rimborso spese per le trasferte dei consulenti e dipendenti della società presso le aziende committenti, risultano rilevanti ai fini della determinazione della soglia minima per la fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, in quanto rappresentano «il riaddebito dei costi di trasferta e/o comunque dei costi vivi sostenuti» da parte delle società committenti e rappresentano parte integrante del valore economico della prestazione di servizi principale fornita.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 24 settembre 2020 n. 401.
Ricordiamo che le condizioni che devono sussistere ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto COVID-19, individuate nei commi 3 e 4 dell'art. 25 del DL Rilancio, dispongono che:
Nel caso di specie, per la società istante, le somme ricevute a titolo di rimborso spese per le trasferte dei consulenti e dipendenti della società presso le aziende committenti, come emerge anche dalle previsioni contrattuali, rappresentano parte integrante del valore economico della prestazione di servizi principale fornita, a tal punto da far divenire detti componenti reddituali quota inscindibile dei propri ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.
Pertanto, tali somme che rappresentano il riaddebito da parte delle società committenti alla società istante delle spese di trasferta, risultano rilevanti ai fini della determinazione della soglia minima per la fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.
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