La commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP - ha chiarito con la circolare 4209 2020 la compatibilita della RITA (rendita integrativa temporanea anticipata) è compatibile con l'erogazione di pensioni anticipate e con l'attività lavorativa.
Si ricorda che la Rita è un assegno mensile che puo essere richiesto dai lavoratori titolari di pensioni integrative con almeno 62 anni di età come accompagnamento verso la pensione di vecchiaia INPS. Puo essere richiesta al massimo 5 prima dell'età di vecchiaia (o 10 anni Iin caso di perdita del lavoro), (attualmente 67 anni)
E stata istituita dalla legge di stabilità del 2017 ai fini della flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, con l'utilizzo del capitale già accantonato e gode di una agevolazione fiscale interessante.
E' infatti è soggetta ad aliquota sostitutiva compresa fra 15 e 9%, senza alcuna addizionale, in relazione agli anni di anzianità di previdenza complementare, con un grande risparmio rispetto alla tassazione ordinaria per questi prodotti finanziari (rispettivamente progressiva sulle rendite o separata sul capitale riscattato).
Per maggiori approfondimenti leggi "RITA cos'è e a chi spetta?"
la Rita puo risultare vantaggiosa i e anche per chi non si ritira effettivamente dal lavoro. In questo senso la circolare fornisce alcuni utili chiarimenti .
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