News Pubblicata il 23/09/2020

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Ramo d’azienda: trattamento fiscale per sentenza di revocatoria fallimentare o transazione

Revocatoria fallimentare e accordo transattivo durante il giudizio: come si applicano le imposte al ramo di azienda ceduto



L'Agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 380 del 18 settembre 2020 tratta un caso di tassazione della sentenza di revocatoria fallimentare e di accordo transattivo.

Essa chiarisce che ogni sentenza andrebbe valutata di caso in caso studiandone il contenuto puntuale precisando quanto segue:

Perciò, nel caso di transazioni l’imposta si applica in relazione alle disposizioni negoziali contenute nell’atto di transazione e nel caso di specie l’effetto giuridico prodotto dalla transazione da assoggettare a tassazione è il trasferimento del diritto di proprietà dei beni aziendali trasferiti all’epoca.

Ma riepiloghiamo il contenuto dell'interpello.

Il Curatore Fallimentare istante rappresenta di aver promosso una azione giudiziale di revocatoria ordinaria ai sensi dell’art 66 del Regio Decreto del 1942 n 267 e dell’art 2901 del codice civile verso una società in quanto conferitaria del ramo d’azienda della azienda fallita.

Il ramo d’azienda ha come oggetto l’attività di estrazione e comprende:

descritti nella relazione di stima allegata all’atto di conferimento

Durante la revocatoria la società conferitaria ha proposto una soluzione transattiva secondo la quale le parti concordano di risolvere con efficacia retroattiva l’operazione di conferimento e la retrocessione del ramo d’azienda alla curatela.

La procedura del fallimento prima di poter accettare la transazione deve sottoporre al comitato dei creditori e al giudice delegato del fallimento le conseguenze fiscali delle due soluzioni ossia le conseguenze di:

Il Curatore istante domanda se:

  1. l'atto transattivo sia soggetto a tassa di registro in misura proporzionale con riferimento agli immobili, ovvero si applichi, nel caso si tratti di un trasferimento di compendio aziendale, l'articolo 51 comma 4 del d.P.R. n. 131 del 1986, quindi al netto delle passività aziendali;
  2. nel caso di tassazione in misura proporzionale del valore dei terreni sia corretto il riferimento all'articolo 28 del d.P.R. n. 131 del 1986;
  3. il valore dei terreni risultante dalla perizia di stima asseverata escluda una rettifica degli stessi, tenuto conto che nell'atto di provenienza il valore dei terreni era indicato per un importo molto più alto;
  4. trova applicazione l'articolo 52, comma 4 del d.P.R. n. 131 del 1986, ai sensi del quale non si procede a rettificare il valore dei terreni se dichiarato in misura superiore a moltiplicatore della rendita catastale.

La soluzione interpretativa proposta dal Curatore Istante è la seguente:

Dato che il complesso dei beni oggetto del ramo di azienda ha smesso di svolgere la propria attività di impresa, secondo l’agenzia nel caso di specie si applicherà l’imposta relativa al trasferimento di terreni agricoli e di macchinari ovvero rispettivamente:

Per quanto concerne invece il valore dei terreni l’agenzia risponde che non si applica il regime di valutazione catastale (ai sensi dell’art 52 comma 4 del TUIR) perché gli uffici non possono rettificare il valore o il corrispettivo degli immobili nei casi in cui il valore sia dichiarato in misura non inferiore a quello catastale, moltiplicato per i coefficienti previsti dalla norma.

Ai sensi del DL 223/2006 (che ha modificato il comma 5-bis dello stesso arti 52 su citato) il limite al potere di accertamento di valore trova applicazione solo nelle cessioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenza che si realizzano tra privati

In conclusione per gli atti che hanno ad oggetto beni immobili e diritti reali immobiliari la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data dell’atto o se superiore dal corrispettivo pattuito.

 

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 18.09.2020 n. 380

TAG: Imposta di registro Ipotecaria e catastali