Estensione del principio del silenzio-assenso ai provvedimenti autorizzativi e modifica delle procedure amministrative e conciliative con la possibilità di effettuarle anche on-line. Sono le principali elle novità introdotte in fase di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 Decreto Semplificazione, relative a procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro rendendole piu rapide ed agevoli , anche con modalità da remoto.
Vediamo in sintesi di cosa si tratta :
1 - SILENZIO ASSENSO
SI estende il principio del silenzio-assenso ai provvedimenti autorizzativi fino ad oggi rilasciati dagli Ispettorati territoriali del lavoro, ponendo un termine di 15 giorni per .
- ·Il rilascio, ai sensi dell’art. 4, co. 2, della Legge n. 977/1967, dell’autorizzazione all’impiego, previo assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale, dei minori di anni 14 in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo
- · La possibilità di frazionamento, per il personale addetto ai pubblici spettacoli, in caso di esigenze tecniche, del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno,
In pratica, dalla data di entrata in vigore della legge 14.9.2020 si potranno inviare all'ispettorato territoriale le su queste istanze e se non c' è risposta entro 15 giorni l'autorizzazione si intende come acquisita
L'ispettorato nazionale, previa emanazione di un decreto potra anche prevedere semplificazioni analoghe semplificazioni anche per
- · Autorizzazione per impianti di videosorveglianza, localizzazione satellitare, altri strumenti di controllo (art. 4 della Legge n. 300/1970);
- · Autorizzazione all’adibizione di minori al sistema di lavorazione con turni a scacchi (art. 19, co. 2, Legge n. 977/1967 e ss.mm.ii);
- · Autorizzazione alla riduzione del riposo intermedio per i minori (art. 20, co. 3, Legge n. 977/1967 e ss.mm.ii.);
- · Autorizzazione all’adibizione di minori adolescenti a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (art. 6, co. 3, Legge n. 977/1967 e ss.mm.ii).
2 - Riguardo le procedure amministrative da remoto il comma 2 dell’art. 12-bis consente l'identificazione degli interessati - o dei soggetti dagli stessi delegati - e l'acquisizione della volontà espressa senza la loro presenza fisica e con la firma solamente del funzionario incaricato per i casi di :
- La convalida della risoluzione consensuale del rapporto o della richiesta di dimissioni della lavoratridce durante il periodo di gravidanza o durante i primi tre anni di vita del bambino
- La conferma, da parte della lavoratrice, delle dimissioni presentate nell'anno successivo la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (art.35, co. 4, D.Lgs. n. 198/2006).
Potrebbero essere previste analoghe semplificazioni sempre con specifico decreto da parte del direttore dell’Agenzia:
- · Provvedimento di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i. - art. 17, co. 2, lett. b) e c)).
- · Tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 410 del c.p.c. così come modificato dall’art. 31 della legge n. 183/2010 e art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, co. 40, della legge n. 92/2012);
- · Tentativo facoltativo di conciliazione (art 410 c.p.c. e art. 31 Legge n. 183/2010);
- · Conciliazione monocratica (art. 11 e 12, D.Lgs. n. 124/2004).
Va ricordato che per l'emergenza Covid , l’Agenzia ha già parzialmente messo in pratica queste procedure on-line per garantire il distanziamento sociale imposto dall’emergenza epidemiologica (cfr. INL n. 192 del 18/05/2020).