Con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro , di concerto con il ministero dell'Economia, n. 143 2021, è stata riconfermata anche per quest'anno la riduzione contributiva dell'11,50% (prevista dalla legge 244/95) a favore dei datori di lavoro edili per i periodi di paga relativi al 2021.
Si specifica che la riduzione è applicabile sui contributi previdenziali e assistenziali diversi da quelli pensionistici, previsti per le ore di lavoro contrattuali per gli operai a tempo pieno. La circolare di istruzioni INPS n. 181 del 7.12.2021 specifica che potrà essere richiesta fino al 15 marzo 2022. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Sono interessate :
Sono sempre escluse invece le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili.
Si ricorda che è necessario che i datori di lavoro siano in possesso del DURC e privi di condanne passate in giudicato negli ultimi 5 anni per violazioni in materia di salut e sicurezza sul lavoro.
Come detto, la riduzione contributiva si applica agli operai (inclusi i soci lavoratori delle società cooperative) occupati a tempo pieno, 40 ore settimanali , che possono essere sia effettive che raggiunte con contribuzione versata sulla bae dell' "imponibile virtuale", nel caso di alcune specifiche assenze definite"contrattuali" (malattia, maternità, assenze per malattie del bambino, infortunio, malattia professionale, donazione sangue, congedo matrimoniale, ferie e riposi annui , Cig ordinaria e cariche sindacali ed elettive, permessi sindacali non retribuiti, aspettative per i tossicodipendenti e altre motivazioni previste dal Ccnl (ad esempio, servizio militare), corsi di formazione non retribuiti.
Sono esclusi :
La riduzione va richiesta in forma telematica all'INPS . La specifica circolare di istruzioni n. 181 2021 è stata pubblicata il 7 dicembre.
Va utilizzato il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale e verranno definite entro il giorno successivo l’invio;
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2021, fino al 15 marzo 2022.
I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens come segue:
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare ; la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza vanno valorizzati nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi con il codice NFOR tranne giorni e calendario
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