È noto che con l’introduzione del cosiddetto Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle unità immobiliari, ad opera dell’ormai famoso DL 34/2020 (convertito dalla Legge 17/2020), conosciuto come decreto Rilancio, la super-detrazione del 110% è stata estesa anche ad altre tipologie di interventi, già precedentemente agevolati (ma in misura minore).
Uno di questi interventi è il cosiddetto Sismabonus, di cui il decreto Rilancio si occupa ai commi 4 e 4-bis dell’articolo 119: in quella sede si stabilisce che anche per gli interventi antisismici sugli edifici “l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021”.
Le spese oggetto di agevolazione sono le misure antisismiche già oggetto di detrazione in base all’articolo 16-bis articolo 1 comma 1 lettera i) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, relative alle spese per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici.
Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/E del giorno 8 agosto 2020, la super aliquota del 110% si applica anche “alle spese sostenute dagli acquirenti delle c.d. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 […] oggetto di interventi antisismici”.
Per un approfondimento a riguardo si legga l’articolo Case antisismiche: acquisto gratis con il Superbonus [https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/29198-case-antisismiche-acquisto-gratis-con-il-superbonus.html]
Infine, la detrazione maggiorata, ai sensi dell’articolo 119 comma 4-bis del decreto Rilancio, spetta anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio sismico continuo, a condizione che siano eseguiti congiuntamente a un intervento antisismico strutturale.
Gli interventi antisismici, nel contesto del Superbonus 110%, in base al comma 4 dell’articolo 119 del DL 34/2020 (come convertito dalla Legge 77/2020) e come chiarito dalla Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, hanno la particolarità di presentare la possibilità di una detrazione doppia.
In via principale, come prima indicato, gli interventi di adeguamento sismico godono della detrazione del 110% con un limite di spesa di 96.000 euro per le singole unità immobiliari, importo moltiplicato per equivalente in caso di edifici plurifamiliari, e confermato in caso di acquisto di case antisismiche. La detrazione, anche in questo caso, segue le regole generali previste, anche per il caso della cessione o dello sconto in fattura, per gli altri interventi agevolati nel contesto del Superbonus. Si sicuro interesse la precisazione dell’Agenzia delle Entrante, sulla sopra indicata circolare: “gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3”.
In più, se il credito fiscale corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad una impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del 19% spettante per i premi assicurativi versati per le unità immobiliari abitative, prevista dall’articolo 15 comma 1 lettera f-bis del TUIR, è in questo caso elevata al 90%. Come precisato però dalla sopra citata circolare tale seconda detrazione, non può essere a sua volta ceduta in quanto l’articolo 119 del decreto rilancio prevede la cessione della sola detrazione spettante per gli interventi antisismici, non includendo questa specifica ulteriore detrazione.
Ti potrebbe interessare l'e-book Superbonus 110% dopo i decreti attuativi e il foglio di calcolo Superbonus 110 per cento - Il calcolo dell'agevolazione (Excel)