Con Risposta a interpello n 348 dell’11 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate parla ancora di bonus facciate su lavori di restauro e ripristino di intonaco, riverniciatura della struttura opaca e dei balconi di una facciata di edificio sito in zona A.
L’agenzia chiarisce che il bonus spetta anche per la facciata interna dell’edificio, anche se la stessa sia solo parzialmente visibile dalla strada.
L’istante riferisce di essere condomino di un condomìnio dove sono stati approvati lavori di restauro e ripristino delle strutture opache, dei balconi e dei fregi della facciata posteriore dell’edificio.
La facciata posteriore in oggetto è costituita da due lati ad angolo retto fra loro e fa parte del perimetro esterno dell’edificio ed è visibile solo parzialmente dalla strada.
L’istante citando la Circolare n 2/2020 ritiene che si possa fruire del bonus visto che la stessa circolare non stabilisce che la visibilità dalla strada sia totale.
L’Agenzia delle entrate è concorde sulla fruibilità del bonus facciate e motiva come segue:
l a Circolare n 2/2020 riporta che sono ammessi al bonus gli interventi realizzati sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, relativi all’involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".
Sono invece esclusi dal bonus quelli effettuati sulle facciate interne e relativi a superfici confinanti con:
fatte salve quelle visibile dalla strada.
Nel caso di specie perciò spetta il bonus, fatto salvo, dice l’agenzia, il fatto che se la facciata sia visibile dalla strada esula dalle valutazioni dell’interpello e della relativa risposta.
Concludendo l’agenzia ribadisce anche che ai sensi dell’art 121 del Decreto Rilancio i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola tinteggiatura o pulitura esterna (di cui all’art 1 della Legge 160/29019) possono scegliere al posto della detrazione un contributi sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto fino ad un massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che effettua gli interventi e da lui recuperato come credito di imposta con facoltà di successiva cessione.
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