News Pubblicata il 15/09/2020

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Versamenti tributari e contributivi sospesi: ripresa dal 16 settembre

Il 16 settembre riprendono i versamenti tributari e contributivi sospesi dal DL 18/2020 e DL 34/2020 a causa dell’emergenza Covid19, vediamo quali sono e le modalità



Il prossimo 16 settembre, oltre alle consuete scadenze ordinarie, scade il termine per la ripresa dei versamenti fiscali e previdenziali che erano stati precedentemente sospesi, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal “Decreto  Cura Italia” (DL 18/2020) e dal Decreto Liquidità (DL n. 23/2020).

Vediamo, in breve sintesi, chi sono i soggetti che hanno beneficiato della sospensione e quali i versamenti tributari e contributivi che dovranno essere effettuati a partire dal 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni.

Per le imprese del settore ricettivo e altri soggetti individuati dall’art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, palestre, piscine, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar ecc.), si tratta di riprendere:

Per imprese e autonomi con ricavi/compensi del 2019 < 2 milioni euro (mentre per le imprese e lavoratori autonomi con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall'ammontare dei ricavi del 2019) si tratta di riprendere:

Per i soggetti (persone fisiche e non) dei comuni della Zona rossa (individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (gli 11 Comuni della prima Zona rossa, ovvero per la Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per il Veneto: Vò), si tratta di riprendere:

Per imprese e autonomi con ricavi o compensi del 2019 inferiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019; Per imprese e autonomi con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019; Per imprese e autonomi che hanno iniziato l'attività dal 1° aprile 2019 e infine per gli Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa), si tratta di riprendere:

Per i titolari di reddito da lavoro autonomo e di provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, con ricavi o compensi del 2019 fino a 400.000 euro, si tratta di versare:

Modalità di versamento

Per tutti questi soggetti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:

Per approfondire il tema delle sospensioni leggi anche:

Decreto Agosto eBook + Circolare clienti tutte le novità del Decreto Agosto DL n. 140/2020, in un eBook in pdf + una Circolare in formato Word per i clienti dello Studio.

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Emergenza Coronavirus- Green pass