Nel messaggio INPS n. 3280 del 10.10.2020 l'inps ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle domande di assegno ordinario FIS erogato in ragione dell' emergenza Covid-19, come previsto dal Decreto Cura Italia . Come già illustrato dalle circolari INPS 47/2020 e 84/2020 l'assegno ordinario con causale COVID 19 poteva sostituire i trattamenti con assegno ordinario eventualmente in corso alla data del 23 .2.2020, data di inizio dell'emergenza
L’Inps precisa ora che per la sostituzione delle due forme di benefici cioe se una azienda fa domanda di assegno ordinario con causale Covid-19 ma c'è già in corso una domanda per la stessa unità produttiva, di un assegno di solidarietà, la sede territoriale dell'istituto deve richiedere al datore se intenda sospendere o meno il trattamento di solidarietà in corso.
la risposta negativa comporterà il rigetto dell'istanza. Nel caso in cui la domanda per l'assegno di solidarietà non sia stata ancora autorizzata l'Istituto chiedera richiedere al datore di lavoro quale sia il numero di ore non indennizzabili per il periodo oggetto di riduzione e emettera un provvedimento di accoglimento parziale della domanda.
Anche al termine del periodo di fruizione dell' assegno ordinario COVID la sede Inps interpellerà l'azienda per verificare l'interesse alla ripresa della fruizione dell'assegno di solidarietà e in caso positivo In caso affermativo il datore di lavoro dovrà inoltrare una nuova domanda per riprendere gli assegni di solidarietà ordinari , con riferimento agli stessi lavoratori destinatari già coinvolti nell'ammortizzatore prima della sospensione del programma, indicando le ore relative al nuovo periodo di richiesta.
Viene fornito il seguente esempio:
ESEMPIO
Concessione Assegno di solidarietà dal 8.1.2020 al 7.1.2021
Istanza Assegno ordinario COVID dal 9.3.2020 al 9.5.2020
Sospensione dell'Assegno di solidarietà dal 9.3.2002 al 7.1.2021.
Nuova concessione dell'Assegno di solidarietà dal 10.5.2020 al 10.3.2021.