Con la circolare 100 del 9.9.2020 L'inps interviente con le istruzioni per il calcolo e il recupero dello sgravio contributivo assicurato alle imprese che utilizzano i contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS ( istituiti nel 1996 ma modificati dalla d.lgs 34 del 2014, D.lgs n. 148/2015 e dalla legge di stabilità 2017 (l. 232 2016) e relativo decreto attuativo 2-2017).
In particolare le istruzioni sono rivolte alle destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazionei cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 ottobre 2019 (Allegato n. 1).
Ricordiamo che i contratti di solidarietà sono accordi aziendali approvati dal ministero del lavoro in cui si prevede una riduzione generalizzata dell'orario dei dipendenti per ovviare a situazioni di crisi ed evitare licenziamenti con l'intervento agevolativo da parte dello Stato.
La disciplina vigente prevede una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
Le istruzioni riguardano le riduzioni contributive disciplinate dal citato D.I. n. 2/2017. a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019.
Per l’anno 2019 destinatarie della riduzione contributiva eranole imprese che :
La circolare ricorda che l’Istituto, tenuto alla quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens,
Come previsto dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, il conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Le aziende, non indicate nell’elenco allegato saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive comunicazioni.
Calcolo della riduzione
La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione
in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Quindi, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1 giugno 1991, n. 166;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182;
• il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, laddove vi siano periodi di paga ante luglio 2018.
Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento.
L’applicazione rimane inoltre subordinata al rispetto degli obblighi di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Le aziende interessate per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, seguenti elementi:
• nell’elemento<CausaleACredito>, codice causale di nuova istituzione “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;
• nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 dicembre 2020.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: