Il Senato ha approvato sabato scorso , attraverso il voto di fiducia al Governo il disegno di legge di conversione del decreto 76 2020 cd. Semplificazione e innovazione digitale . E' passato quindi il maxiemendamento che ha sostituito interamento l'articolo 1 del testo e gli articoli passano da 65 a 109 riguardanti misure di
- semplificazione dei procedimenti amministrativi,
- velocizzazione di adempimenti burocratici,
- digitalizzazione della pubblica amministrazione,
- sostegno all’economia verde
Vedi l'indice completo e il testo " Decreto semplificazione 2020 è legge: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale".
I primi commi dell'articolo sono dedicati in particolare alla semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici soprattutto per l'accelerazione degli investimenti e la velocizzazione della realizzazione di infrastrutture prevedendo :
- la riduzione dei tempi per il parere parlamentare sui contratti di programma di Anas e Fs
- la possibilità per Anas di avvalersi della progettazione di Italferr.
- ampliamento da 30 a 45 giorni idel tenpo garantito tempo per i dibattiti pubblici collegati alla Valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di infrastrutture
- allungamento dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 del termine del periodo in cui varranno le procedure accelerate per le opere pubbliche,
- obbligo di pubblicità anche per le procedure negoziate,
- accesso per le Ati alle procedure negoziate,
- riduzione da 150mila a 75mila euro della soglia per gli affidamenti diretti dei servizi di progettazione
- velocizzazione della ricostruzione nelle zone terremotate del Centro Italia
- modifica al codice della strada che introduce le strade urbane per le biciclette.
Sugli interventi di edilizia privata vengono introdotte misure che consentono la rigenerazione urbana e demolizione/ricostruzione accelerata con la possibilità anche di modifiche alle sagome e ai volumi con una limitazione però nelle citta storiche (non solo «zone A» nei piani regolatori, ma anche quelle definite «zone omogenee A») . In queste zone resta comunque consentito l’iter veloce se la rigenerazione edilizia riguarda ospedali, scuole o altri edifici per servizi sociali, anche finanziati da privati.
Vediamo piu in particolare il conteuto dell'articolo 1 sugli appalti pubblici, come emerge dalle Note di lettura del Servizio Studi parlamentare:
- Il comma 1 stabilisce che le procedure di affidamento con i nuovi termini semplificati valgono qualora la determina a contrarresia adottato entro il 31 dicembre 2021 In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto dei termini previsti può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale
- Il comma 2 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusal’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Si prevede, quindi l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (lett. a).
- Si prevede poi (lettera b), la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici ovvero di un numero superiore di operatori, graduato a seconda dell'importo del contratto, e con l'individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento, anche sui siti internet istituzionali.
- Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; resta fermo quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del codice in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Il comma 4 dispone che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste dal codice,salvo per casi particoalri ; in tal caso, la stazione appaltante le indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato.
- Il comma 5 prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino all'importo di 750.000 euro.
- Si modifica l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici prevedendo la non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.
- Il comma 5-ter, introdotto dal Senato, stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche alle procedure per l'affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.