News Pubblicata il 10/09/2020

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Assemblee condominiali in videoconferenza o in presenza

La videoconferenza per le assemblee condominiali è ammessa ma difficilmente realizzabile, in presenza necessita il rispetto del distanziamento



L'assemblea condominiale in videoconferenza pur essendo espressamente prevista è possibile solo se tutti i condomini vi partecipano. Richiede pertanto che tutti i condomini siano dotati degli strumenti tecnologici necessari e acconsentano espressamente allo svolgimento dell'assemblea con tale modalità.

Non solo i proprietari devono essere d'accordo ma anche nudi proprietari, usufruttuari e titolari degli altri diritti reali, perché altrimenti verrebbe meno il presupposto della convocazione obbligatoria a tutti i partecipanti al condominio necessaria per la validità delle delibere. 

Quindi, operativamente, per evitare problematiche, qualora fosse necessario svolgere l'assemblea, occorrerebbe raccogliere le firme per garantirsi il consenso di tutti i condomini allo svolgimento della riunione con queste modalità. 

La raccolta di firme non è comunque valida per l'approvazione di nuove spese a meno di un espresso accordo.  Il codice civile su questo punto prevede che per la validità delle delibere debbono obbligatoriamente essere rispettate le norme su convocazione e presenze.

Quindi in particolare non è ammessa la raccolta di firme per dare o meno il via libera ad un determinato provvedimento, in quanto manca la possibilità di confronto tra condomini sulla questione e la votazione in maniera contemporanea. 

E' possibile invece raccogliere le firme per dar corso a decisioni già prese, come, ad esempio, scegliere il colore della nuova guida una volta che l'assemblea abbia approvato di sostituirla, avendo già deliberato in riferimento alla relativa spesa, oppure installare le telecamere per la videosorveglianza se l'assemblea si è già espressa in favore.

Per quando riguarda lo svolgimento delle assemblee condominiali ricordiamo che Confedilizia ha emanato delle Linee Guida per favorire la ripresa dello svolgimento delle assemblee condominiali “in presenza” dopo il lockdown.

Confedilizia ricorda innanzitutto che ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”.

Per le assemblea in presenza l'amministratore dovrà:

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Fonte: Fisco e Tasse



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