Con Risposta a interpello n 317 del 7 settembre l’Agenzia delle Entrate tratta il tema della indennità di portafoglio di un consulente finanziario chiarendo che l’indennità da lui corrisposta in quanto subentrante in un portafoglio polizze in precedenza gestito da altri può essere dedotta per la quota imputabile a ogni esercizio.
L’istante è consulente finanziario per una banca ed ha accettato di assistere dei clienti in precedenza affidati ad altri consulenti, in ragione di questo ha assunto un impegno a versare alla banca un importo in rivalsa uguale a quello che la banca versa ai consulenti uscenti come indennità di clientela.
Egli chiede chiarimenti sul trattamento fiscale dell’importo pagato come rivalsa e suggerisce una soluzione interpretativa.
Considerato il principio contabile OIC 24 sulle immobilizzazioni immaterialiI, l'istante ritiene che gli acquisti di clientela possano essere qualificati come beni immateriali.
I beni immateriali possono essere rilevati in bilancio quando è acquisito il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dagli stessi e quando si può limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici, infine quando il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità.
L'istante, in ragione di quento detto sopra, ritiene che ai fini contabili procederà ad iscrivere l'onere in questione nell’attivo dello stato patrimoniale del proprio rendiconto alla voce “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazioni delle opere dell’ingegno” e ai fini del reddito di impresa dedotto in quote di ammortamento non superiori al 50% del costo (ex art.103 comma 1 del TUIR).
L’agenzia delle entrate rigetta la soluzione prospettata dal contribuente e ritiene possibile una deducibilità delle somme di rivalsa nei limiti della quota imputabile ad ogni esercizio.
La stessa agenzia precisa che secondo il Regolamento Indennità di Portafoglio prodotto dal consulente istante, le somme versate a titolo di indennità sono il prezzo di acquisizione della gestione di una parte del pacchetto di clientela facente capo a un promotore che si trovi in una delle seguenti condizioni:
L'agenzia chiarisce infine che, nel caso di specie, l'importo versato in rivalsa non può essere considerato come bene immateriale paragonabile al diritto di brevetto, perché attraverso la cessione non è trasferita la clientela del promotore finanziario precedente.
I clienti infatti sono e restano della banca, ma viene trasferito solo un "diritto allo sfruttamento" della stessa clientela.
Per questo la rivalsa corrisposta dall’agente che subentra è deducibile ai sensi dell’art 108 comma 1 del TUIR per le quote imputabili ad ogni esercizio.
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