News Pubblicata il 08/09/2020

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Split payment: è in Gazzetta UE la decisione che autorizza l'Italia fino al 2023

Split payment fino al 30 giugno 2023 per l'Italia, pubblicata in Gazzetta UE la Decisione che lo prevede



In data 28 luglio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale della UE la Decisione n 1105 del 24 luglio 2020 che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2023.

Già in data 3 luglio il MEF Ministero delle Finanze comunicava dell’accordo politico raggiunto.

Si legga in proposito l’articolo Italia autorizzata allo split payment fino al 30 giugno 2023

Lo split payment è il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA, introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190 del 2014) e si applica per evitare la c.d. evasione da riscossione. Infatti, non è il fornitore che versa l’Iva, ma il cliente. Attraverso tale meccanismo, gli enti della Pubblica Amministrazione che effettuano acquisti di beni e di servizi, versano l’IVA a debito risultante dalla fattura dei propri fornitori direttamente all’Erario e versano ai propri fornitori il totale fattura al netto dell’IVA.

Per assicurare certezza giuridica a tutti coloro che sono coinvolti nelle operazioni soggette a questa particolare disciplina, l’individuazione dei soggetti per i cui acquisti trova applicazione il meccanismo dello split payment è effettuata dal Ministero dell’Economia, con appositi elenchi; l’inclusione in questi elenchi determina effetto costitutivo.

 Chi sono i soggetti obbligati allo split payment:

Il meccanismo dello split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, documentate mediante fattura e funziona in questo modo:

il cedente o prestatore che effettua operazioni assoggettate allo split payment deve emettere la fattura con le modalità ordinarie e indicare il riferimento all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

Nella fattura elettronica, l’obbligo è assolto riportando nel campo “esigibilità IVA” il valore “S” scissione dei pagamenti.

Il fornitore non è tenuto al pagamento dell’imposta applicata, poiché tale obbligo ricade sulla Pubblica Amministrazione o società acquirente. La fattura deve comunque essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le regole generali di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 633/72, avendo cura di non computare l’Iva nelle liquidazioni periodiche.

Qualora nella fattura non venga inserita la dicitura split payment, l’azienda che ha emesso la stessa è soggetta al pagamento di una sanzione compresa tra un minimo di 1.000 Euro e un massimo di 8.000 Euro. 

Fonte: Fisco e Tasse



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