News Pubblicata il 04/09/2020

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Congedi Covid 19: riepilogo e istruzioni Uniemens

Riepilogo delle regole sul congedo Covid 19 ai genitori dopo l'ampliamento fino a fine agosto. Istruzioni per le comunicazioni Uniemens e conguaglio dipendenti privati



Istruzioni aggiornate dall'INPS nella circolare 99 2020  sulla richiesta di congedo indennizzato per Covid 19,   in forma oraria, ai lavoratori dipendenti e sull'esposizione contributiva nelle comunicazioni Uniemens dei datori di lavoro privati.

Il congedo Covid 19 è stato istituito dal decreto Cura Italia   17 marzo 2020, n. 18,  per la cura dei minori fino a 12 anni o disabili senza limiti di età durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per un periodo di 15 giorni . Il limite è stato portati a 30 giorni  dal Decreto Rilancio 34 2020 La covnersione in legge  ha anche ampliato l' arco temporale che inizia il 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020. E' destinato ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS. (Per i  dipendenti pubblici si ricorda che la richiesta va indirizzata alle amminsitrazioni di appartenenza)

Il congedo  può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli e la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa  è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o integrativi dell’infanzia, nelle modalità  fornite dall’Istituto,con la circolare n. 73/2020.

La legge n. 77/2020 ha inoltre introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria solamente i lavoratori dipendenti  nel periodo dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020.Le domande possono avere ad oggetto fruizioni di congedo COVID-19 effettuate antecedentemente alla data di presentazione .

 Fermo restando quanto previsto dalle circolari 45e 81 2020  INPS ricorda che :

 Le modalità di presentazione della domanda per il congedo COVID in forma oraira sono state fornite con il  messaggio n. 3105 del 2020.

Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive  e  conguaglio per i dipendenti iscritti alle Gestioni private (solo nell’arco temporale 19 luglio – 31 agosto 2020 )

 Sono stati introdotti i seguenti nuovi codici evento :

 - MV0 (MVzero): assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 riferita a figli di età non superiore a dodici anni 

 -  YMV1: assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 priva di limite di età, riferita a figli con disabilità in situazione di gravità accertata  iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale 

dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.

 Per entrambi gli eventi è prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, in cui va precisato il codice fiscale del soggetto per cui si fruisce il congedo.

Trattandosi di eventi orari, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

 Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:

 Elemento <Lavorato> = S

Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2

Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV0 oppureMV1

Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno

Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del soggetto per il quale si fruisce del congedo, come sopra specificato.

 Se il lavoratore abbina nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (MV0 oppure MV1) permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N.

 L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito.

 Per tutti i nuovi eventi in parola, nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere valorizzato l’elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> mediante l’utilizzazione dei seguenti codici causale:

  “L076(evento MV0) avente il significato di “congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n.77 riferita a figli di età non superiore a dodici anni;

  “L077(evento MV1) avente il significato di “congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n. 77 priva di limite di età.

  Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità: 

La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif> relativo allo specifico <CodiceCausale> deve essere uguale all’importo indicato nell’elemento <ImportoRecMat>, a parità di <CausaleRecMat>.

Ulteriori specificazioni sulla compatibilità  leggi "Congedo Covid come e quando si puo  utilizzare"

Ti puo interessare la Guida Operativa "Permessi e Congedi L.104/2992 e L. 53/2000"

Fonte: Inps



TAG: Agevolazioni Covid-19 La rubrica del lavoro