News Pubblicata il 04/09/2020

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Contratto di espansione: novità sul contributo aggiuntivo CIG

Nella circolare INPS n. 98 2020 le modalità di fruizione della cassa integrazione legata al Contratto di espansione con qualche novità



 

L’articolo 26-quater del decreto Crescita n. 34/2019  ha introdotto , in via sperimentale per gli anni 2019-2020, il contratto di espansione che prevede la cassa integrazione all'80% per le ore di formazione svolte dai dipendenti. Interessa le aziende con organico superiore alle 1.000 unità (già rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico.

 Consente anche di immettere  nuovo personale e di riqualificare il personale già in azienda. 

Per utilizzare il nuovo strumento contrattuale, le aziende devono avviare una procedura di consultazione sindacale; il contratto di espansione deve sottoscritto in sede governativa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

 Con la circolare INPS di ieri n.98 2020 l'istituto fornisce le precise istruzioni sull'applicazione del trattamento di integrazione salariale connesso ai contratti di espansione, ma presenta anche una  importante novità rispetto alle prime indicazioni ministeriali in materia di contributo aggiuntivo dovuto.

Si ricorda che il contributo aggiuntivo previsto dall’articolo 5 del decreto 148 /2015  per la generalità degli ammortizzatori sociali puo essere in misura del 9%,12%, 15%. Per questo nuovo tipo di contratto di solidarietà con la circolare n. 16/2019 era  stato affermato che non era dovuto il contributo aggiuntivo  in quanto  ha la funzione di consentire alle aziende  un’attività di politica attiva (la riqualificazione professionale). Ora invece sulla base di nuove indicazioni ministeriali,   l'Inps precisa che anche il contratto di  espansione  è sottoposto al contributo aggiuntivo in quanto  va ricondotto alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 148/2015.

Tra le altre indicazioni da segnalare che :

Fonte: Inps



TAG: La rubrica del lavoro Assegni familiari e ammortizzatori sociali