Con Risposta a interpello n 295 del 1° settembre l’Agenzia delle Entrate parla di asseverazione non contestuale alla richiesta di titolo abitativo e perciò tardiva. In questo caso non si ha diritto alla agevolazione prevista per il sismabonus.
L’istante, in relazione alla effettuazione di lavori edili su un proprio immobile ha presentato in data 4 luglio 2017 una richiesta di permesso di costruire senza istanza di asseverazione di riduzione di rischio sismico (prevista ai sensi dell’art 3 comma 3 del DM n 58/2017) per fruire del sisma-bonus.
In data 26 marzo 2018 egli ottiene il permesso a costruire e in data 22 febbraio 2019 allega la documentazione del progetto strutturale con asseverazione per la riduzione del rischio sismico e comunica la data del 27 febbraio 2019 di inizio lavori.
Egli fa notare che nella precedente formulazione della norma l’obbligo di deposito della asseverazione era previsto solo in riferimento alla SCIA ossia segnalazione certificata di inizio attività senza riferimento al permesso di costruire.
Ciò premesso chiede se possa fruire della detrazione prevista per la riduzione del rischio sismico. Egli ritiene di poterne fruire considerato che il DM n 58/2017 nella versione vigente alla data di inizio lavori, non disciplina la tempistica di presentazione della documentazione per gli interventi soggetti a permesso di costruire.
L’agenzia riepiloga innanzitutto i parametri della agevolazione:
Il DM n 58/2017 (come modificato dal successivo DM N 65/2017) ha normato anche le modalità di attestazione da parte dei professionisti abilitati in merito all’efficacia degli interventi realizzati e l’osservanza di queste prescrizioni è funzionale alla fruizione del beneficio della detrazione.
Ai sensi del comma 3 dell’art 3 del DM 58 (prima della modifica) il progetto degli interventi per la riduzione contenente anche l’asseverazione è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente per i successivi adempimenti.
Ai sensi del comma 4 si dispone che il direttore dei lavori e il collaudatore attestano all’atto dell’ultimazione dei lavori e del collaudo la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato come asseverato dal progettista.
Il comma 5 dispone che l’asseverazione e l’attestazione sono depositate allo sportello unico e consegnate in copia al committente per l’ottenimento dei benefici in oggetto.
La circolare n 13/E del 2019 e la n 19/E del 2020 hanno chiarito che una asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo non consente l’accesso alla detrazione.
Inoltre, con le modifiche apportate dal DM n 24/2020 al DM 58/2017 si stabilisce che “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori”
Ai fini della agevolazione è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non si tratti di una nuova costruzione.
Tutto ciò premesso l’agenzia conclude che relativamente ai quesiti posti dall'Istante concernenti "la presentazione del permesso a costruire (invece della SCIA) e la presentazione dell'asseverazione successivamente al rilascio del suddetto permesso a costruire da parte del Comune, ma prima dell'inizio dei lavori, si osserva che il comportamento posto in essere dall'Istante è avvenuto prima dell'entrata in vigore della norma, i lavori infatti sono iniziati il 27 febbraio 2019 (in vigenza della precedente disciplina), pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, il deposito dell'asseverazione effettuato dall'Istante deve essere considerato tardivo. Ne consegue che alle spese sostenute per i lavori effettuati non spettano le maggiori detrazioni previste"
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