News Pubblicata il 30/09/2020

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Bonus pubblicità 2020: entro oggi 30 settembre invio delle domande

di Redazione Fisco e Tasse

Scade oggi 30 settembre il termine per l'invio della domanda di fruizione del credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2020. Le modalità di invio



Solo per l’anno 2020, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta può essere presentata in via straordinaria dal 1° al 30 settembre 2020. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° al 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per l’anno 2020.

Ricordiamo infatti che con il D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) prima e con il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) dopo, sono state introdotte importanti novità per il 2020 in tema di credito d’imposta pubblicità spettante alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, ovvero per il solo 2020:

Pertanto, l’agevolazione passa, solo per il 2020, da misura di favore su base incrementale (incremento di spesa rispetto all’anno precedente) a credito d’imposta in % sulla spesa corrente 2020.

Nella tabella, disciplina a regime e disciplina straordinaria per il 2020 a confronto


Credito d’imposta pubblicità

Disciplina ordinaria

Credito d’imposta pubblicità

Disciplina straordinaria per il 2020

I soggetti che possono accedere al beneficio

  • imprese
  • da lavoratori autonomi
  • da enti non commerciali.

indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. 

  • imprese
  • da lavoratori autonomi
  • da enti non commerciali.

indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Questo comporta che limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche i soggetti:

  • che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, 
  • i soggetti che nell'anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari
  • ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.

Investimenti ammessi

Investimenti pubblicitari effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Investimenti pubblicitari effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

A seguito di queste novità è stato aggiornato anche il modello con le relative istruzioni per l'invio telematico della Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare nel 2020. Per poter beneficiare dell’agevolazione il soggetto interessato deve presentare per il 2020:

La domanda dovrà essere inviata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare" accessibile:

Successivamente, nella sezione relativa ai “Dati degli investimenti e del credito richiesto” occorre indicare i dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare su ciascun mezzo di informazione nell’anno 2020, mentre NON vanno indicati i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nel 2019. Abbiamo detto che, nonostante la previsione di questa nuova finestra temporale per l’invio della Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, per i soggetti che avevano già inviato la Comunicazione a marzo 2020, resta comunque ferma la validità delle comunicazioni trasmesse dal 1° al 31 marzo del 2020 e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato, al termine della nuova finestra temporale per l’invio, con i nuovi criteri.

Le comunicazioni presentate fino al 31 marzo restano valide e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà effettuata in base alle nuove disposizioni, anche se la ricevuta a suo tempo rilasciata contiene dati non aggiornati. 

In ogni caso, per i soggetti che vogliono ampliare i propri investimenti pubblicitari per usufruire delle più favorevoli condizioni previste dalla norma, resta la possibilità di sostituire la comunicazione già inviata con una nuova, sempre entro il 30 settembre 2020. 

Nel mese di aprile dell'anno successivo verrà pubblicato l’elenco dei beneficiari con % del credito spettante, e a partire dal 5° giorno successivo sarà possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta con modello F24, utilizzando il codice tributo: “6900” denominato “Credito d’imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.

Fonte: Fisco e Tasse



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