Come gli stipendi, a partire dal mese di luglio anche molte prestazioni economiche a sostegno del reddito erogate dall'INPS , ad esempio Naspi indennità di maternità , Cassa integrazione, saranno integrate con il nuovo bonus fiscale l’ulteriore detrazione fiscale pari a 100 euro, introdotti dal DL 3-2020 in sostituzione del bonus Renzi sui redditi fino a 40 mila euro (Le regole sulla riduzione fiscale sono riassunte nell'articolo "Dal 1 luglio riduzione del cuneo fiscale , a chi spetta e quanto" Non c'è bisogno di richiesta ma puo essere utile invece l'istanza di revoca. Vediamo di seguito i dettagli.
L'istituto ha emanato lo scorso 21 agosto la circolare 96 in cui illustra le modalità di erogazione delle integrazioni che hanno sostituito il bonus Renzi, e per l'eventuale rinuncia, ad evitare lo sforamento della soglia reddituale prevista, che annullerebbe i benefici anche su eventuali redditi da lavoro dipendente .
LE PRESTAZIONI PER CUI SPETTANO I TRATTAMENTI INTEGRATIVI FISCALI (EX "BONUS RENZI")
Le prestazioni sulle quali spettano i trattamenti integrativi sono quelle sostitutive del reddito e assimilate al reddito di lavoro dipendente (articolo 6 del Tuir) , che la circolare suddivide in due categorie ovvero :
Per i percettori di queste prestazioni INPS verifichera la soglia di reddito per l'accesso con metodo previsionale.
Invece l'Istituto non puo utilizzare questo metodo e si basera sui dati reddituali già disponibili per definire le seguenti erogazioni:
LE PRESTAZIONI SU CUI NON SPETTANO INTEGRAZIONI
Il trattamento integrativo non spetta invece sulle prestazioni esenti da irpef o soggette a tassazione separata . Questo l'elenco stilato dall'INPS:
L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, riconoscerà il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione in modo automatico, cioè senza alcuna preventiva richiesta da parte del dipendente, per i giorni in cui il reddito è stato prodotto.
Nel caso dell’indennità di cassa integrazione erogata direttamente dall’istituto grazie ai dati forniti nell’Sr41 sarà erogato il corretto trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione, evitando duplicazioni dei benefici da parte dell’Inps e dell’azienda.
Le agevolazioni fiscali in argomento corrisposte ai contribuenti nel corso del 2020 saranno esposte nella CU/2021.
In sede di conguaglio di fine anno, l’Inps quale sostituto d’imposta determinerà l’esatto importo spettante a titolo di trattamento integrativo o di ulteriore detrazione, provvedendo a recuperare gli importi indebitamente erogati. Se questi ultimi superano i 60 euro, il recupero sarà effettuato in otto rate di pari importo.
RINUNCIA AL BENEFICIO
Per evitare di superare la soglia di 28 mila euro i lavoratori possoo comunicare la rinuncia al beneficio attraverso l’apposito applicativo che sarà presente nel portale Inps (“Rinuncia trattamento integrativo DL n. 3/2020”) entro il 31 luglio 2020 o presentando una nuova dichiarazione di detrazioni fiscali .
INPS specifica inoltre che :
I canali attraverso i quali gli utenti potranno comunicare la rinuncia al trattamento integrativo sono il portale dell’Istituto e le Strutture territoriali.
Gli interessati potranno accedere alla nuova applicazione per la rinuncia/ revoca con proprie credenziali (CIE, SPID, PIN o CNS) alla seguente procedura: “Prestazione e servizi” > “Rinuncia trattamento integrativo DL 3/2020”.
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