A partire dal periodo d'imposta 2022,
(di cui all'articolo 1 della legge n. 62/2000) saranno obbligati ad effettuare la comunicazione dei dati relativi alle spese scolastiche detraibili diverse da quelle universitarie, versate da persone fisiche, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate.
Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, con il decreto 10 agosto pubblicato il 20 agosto in GU, ha fornito le istruzioni per la trasmissione delle informazioni sulle spese per l’istruzione diverse da quelle universitarie, definendo termini e modalità per l’invio.
Con riferimento a ciascun iscritto all'istituto scolastico, i soggetti di cui sopra e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese di istruzione scolastica, dovranno trasmettere una comunicazione contenente:
Il termine previsto per la trasmissione telematica della comunicazione è quello stabilito per la comunicazione degli altri oneri e spese, indicata all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge n. 413/1991, ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno (per il periodo d'imposta 2022 sarà quindi il 28.02.2023).
Con riferimento agli anni d'imposta 2020 e 2021, le comunicazioni possono essere effettuate in via facoltativa e per queste non si applicano le sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, a meno che l’imprecisione determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
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