Nel caso in cui spettacolo venga rinviato rispetto alla data originariamente prevista, i biglietti venduti per partecipare all’evento originario, possono essere considerati dall'organizzatore validi per l'ingresso allo spettacolo che si terrà nella nuova data.
In aggiunta, gli spettatori possono chiedere all’organizzatore:
come ha previsto il legislatore nelle disposizioni specifiche emanate in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ciò è quanto ha ricordato l’Agenzia delle entrate nel principio di diritto n. 14, reso in data 17 agosto 2020.
In merito alle manifestazioni spettacolistiche inoltre, l’Agenzia ha chiarito che non risulta applicabile la disciplina relativa alle attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti (cfr. art. 6, c. 3, del D.P.R. n. 544 del 1999). In particolare, la norma citata prevede che:
Tale disposizione non risulta applicabile alle manifestazioni spettacolistiche (cioè le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "Spettacoli ed altre attività"). È necessario infatti distinguere le due tipologie di manifestazione, tanto a livello di disciplina di riferimento quanto per le caratteristiche organizzative e gestionali.
In aggiunta, non è ravvisabile una specifica norma in tema di spettacoli che regolamenti il caso di rinvio e non è possibile applicare analogicamente quella citata.
Interpretando in maniera logico-sistematica disciplina di settore e fermi i limiti dalla stessa emergenti sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto, i titoli di accesso venduti in relazione allo spettacolo originariamente fissato e poi rinviato possono essere considerati dall'organizzatore validi per l'ingresso allo spettacolo che si terrà nella nuova data.
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