L’ adesione alla rottamazione non blocca le procedure esecutive avviate da terzi. Ciò è quanto da ultimo ha affermato l’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 266 del 17 agosto 2020, modificando così la propria posizione espressa qualche giorno prima e cioè relativa al blocco generalizzato di tutti i pignoramenti nel caso di adesione alla pace fiscale. (cfr. risposta n. 263 del 12 agosto 2020).
Con i nuovi chiarimenti l’Agenzia ha specificato che:
In tale contesto, viene a determinarsi una sorta di quiescenza del titolo esecutivo (ruolo/cartella/avviso esecutivo) posto a base dell'intervento nel processo esecutivo immobiliare.
Al creditore (come l'agente della riscossione) viene quindi inibito temporaneamente:
“il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che avrebbe il diritto di compiere, anche surrogandosi al pignorante, in caso di sua rinuncia (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 689), senza, però, che ciò pregiudichi la conservazione, in capo all’agente della riscossione che ha proposto l’intervento, del diritto di partecipare, fino al completamento del pagamento di quanto dovuto a titolo di "rottamazione-ter", alla distribuzione delle somme disponibili.”
Gli effetti dell’intervento sono i seguenti:
L’Agenzia delle Entrate Riscossione non può attivare attività di esproprio, ma resta legittimata a partecipare alla distribuzione delle somme acquisite.
In conclusione l’Agenzia ha evidenziato che:
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