All’Art. 112 il decreto Agosto prevede il raddoppio del limite di esenzione fiscale per beni e servizi ceduti dall’azienda ai lavoratori dipendenti come benefits aziendali. Come noto i fringe benefits , o welfare aziendale , sono non imponibili IRPEF in base all’articolo 51, comma 3, del Tuir . La validità dell’agevolazione è COMUNQUE limitata al 2020 e prevede l’innalzamento a 516,46 euro rispetto agli attuali 258,23 .
Vale la pena ricordare che quando si parla di fringe benefits si parla sostanzialmente di compensi in natura, che hanno lo scopo di incentivare e fidelizzare i dipendenti.
Questa forma di premio è maggiormente apprezzata dai dipendenti e dai datori di lavoro rispetto per esempio all’aumento retributivo o alle gratifiche occasionali che risultano fiscalmente e previdenzialmente più pesantemente imponibili. Alcuni esempi possono essere:
Oppure di altri servizi come:
Tali compensi in natura sono riconoscibili anche ad personam, al singolo dipendente in forma libera o anche contrattualizzata .
Da ricordare anche che la determinazione del reddito di lavoro dipendente si fonda sul principio di cassa (allargato al 12 gennaio dell’anno successivo), per cui il valore dei beni e dei servizi deve essere conteggiato nel momento in cui viene consegnato al dipendente; per avere diritto all’agevolazione tale evento deve verificarsi entro il 31 dicembre 2020 (12 gennaio 2021.) le imprese hanno quindi un tempo limitato per fruire e far fruire ai propri dipendenti tale agevolazione.
(In tema di fringe benefits ricordiamo la recente novità in vigore dal 1 luglio 2020 "Auto aziendali uso promiscuo")
Sul tema ti puo interessare l'e book "Fringe benefits a dipendenti e amministratori" aggiornato 2020 e l'ebook "Il Welfare aziendale" a cura di P Stern.