Il decreto Agosto pubblicato in Gazzetta venerdi e in vigore da sabato 15 luglio interviene con l'ART. 15 in tema di aumento della pensione di invalidita . Si prevede in particolare che a partire dal 20 luglio 2020 gli invalidi civili totali di età superiore a 18 anni, titolari della relativa pensione o di quella di inabilità, hanno diritto all’elevazione dell’assegno fino a 651,51 euro mensili. La novità si ricollega alla sentenza della Corte costituzionale 152/2020 che lo scorso giugno ha giudicato lesivo il mancato adeguamento della pensione di invalidità civile al trattamento pensionistico minimo riconosciuto, dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2011, e oggi fissato a 651,51 euro mensili (con adeguamento però al dato reddituale comprensivoo, anche del coniuge) .
Vedi per maggiori dettagli: "L' assegno di invalidità va raddoppiato, dice la Consulta".
La sentenza era stata già recepita in sede di conversione del Dl 34/2020 (Rilancio) con l’articolo 89 bis, ma il testo era impreciso e prevedeva che l’aumento spettasse “indipendentemente dal requisito anagrafico dei 60 anni di età” con l’effetto di includere anche i minorenni . Ora il decreto Agosto abroga tale articolo, e riscrive la norma decretando, in forma retroattiva, dalla data di entrata in vigore della legge rilancio 77-2020, l’aumento delle pensioni di invalidità totale : “per i titolari superiori a 18 anni”.
La novità interessa anche le pensioni di inabilità per ciechi e sordomuti.
Si ricorda che nel calcolo del requisito reddituale per l'attribuzione dell'assegno di invalidità civile totale cecita e sordita va escluso il reddito derivante dall'abitazione principale. Sul tema si è espressa l'INPS con la circolare 74 2017