Il nuovo decreto Agosto approvato dal Governo per sostenere l'economia nell'emergenza causata dall'epidemia Coronavirus, provvede con l'Art. 12 a completare l'attuazione di quanto previsto, con alterne vicende, già dal decreto Cura Italia e Rilancio, ovvero l'indennità di sostegno al reddito per i professionisti iscritti alle Casse ordinistiche.
Il decreto Cura Italia aveva stanziato un fondo detto "per il reddito di ultima istanza" poi ampliato dal decreto legge 34 /2020 (Rilancio) con risorse che hanno coperto però solo le mensilità di marzo e aprile con importi pari a 600 euro per ciascun professionista .
Le domande e l'erogazione sono state gestite dalle Casse private che hanno anche anticipato i fondi, ripianati solo parzialmente con il decreto ministeriale del 29 maggio 2020
Ora il decreto Agosto trova finalmente le risorse (530 milioni di euro ) per assicurare l'indennità anche per il mese di maggio 2020 .
L'importo viene inoltre elevato da 600 a 1.000 euro.
L'indennità professionisti di maggio sara erogata automaticamente a chi ha già fatto richiesta a marzo o aprile mentre per coloro che non abbiano richiesto le mensilità precedenti le domande andranno presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto Agosto.
Secondo la bozza di decreto si applicano i requisiti previsti dal decreto interministeriale del 29 maggio 2020, con la sola differenza di un ampliamento del termine temporale per la cessazione di attività spostato dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020
Ricordiamo i seguito i requisiti richiesti per il bonus professionisti maggio , come modificati dal decreto Rilancio rispetto al decreto Cura Italia:
a) non essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) non essere titolare di pensione.
c) aver conseguito per l'anno 2018 un reddito professionale non superiore a 35mila euro. L'attività deve essere stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati a causa dell'emergenza sanitaria.
d) aver percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e aver ridotto o sospeso la o attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per cessazione dell'attività si intende la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 (31 maggio 2020 quando entrerà in vigore il nuovo decreto Agosto). Per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si intende, invece una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
Ricordiamo anche che il paletto dell'iscrizione esclusiva alle casse private, che escludeva gli iscritti anche a gestioni INPS, è stato abrogato dal Decreto Rilancio . Vedi in merito i chiarimenti ministeriali nell'articolo "Bonus professionisti marzo: ok anche con doppia iscrizione"
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