Il decreto Agosto del 14.8.2020 ha istituito una indennità di 1000 euro per alcune categorie di lavoratori a termine o con contratti atipici.
Con un nuovo messaggio n. 143 del 15.1.2020, INPS comunica le modalità per richiedere il riesame in caso di domande respinte. Il termine è fisato a 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio, quindi entro il 4 febbraio 2021. (Vedi paragrafo sotto.)
Ricordiamo che le categorie interessate e i relativi requisiti fissati dal decreto Agosto erano i seguenti:
Con la circolare 125 del 28 ottobre 2020 l'inps ha fornito tutte le specifiche anche per l'indennità per i lavoratori marittimi. Va ricordato che per ricevere l'indennità tutti i soggetti citati non devono essere:
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.
Dal 23 ottobre 2020 è stato attivato il servizio per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 onnicomprensiva, con indicazioni relative all’accesso e allo stato della domanda fino al pagamento, è possibile consultare il Tutorial previsto per le altre indennità Covid-19.
Richieste di riesame delle domande indennita' respinte
l'INPS fornisce in allegato al messaggio l'elenco delle possibili motivazioni per il respingimento dell’indennità.
Come detto il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla data di notifica della reiezione se successiva), trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione in due modi:
Si precisa che, per tutte le “reiezione forti” (come individuate nell’Allegato n. 1) il richiedente può anche proporre azione giudiziaria (cfr. il paragrafo 9 della circolare n. 125/2020 e il messaggio n. 4358 del 2020).
L'istituto precisa che l’istruttoria automatizzata prevede la concessione dell’indennità, come proroga automatica per i beneficiari dell’indennità del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.Tuttavia, per i casi in cui tale proroga automatizzata non è stata possibile nei casi in cui l’indennità fosse stata accolta a seguito di riesame verranno fornite, mediante successivo messaggio, ulteriori istruzioni per gli operatori di Sede, che consentiranno di concedere anche i successive indennita previste dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto Ristori.
Lavoratori dello spettacolo nuova data di verifica assenza di contratto
Ulteriore novità da segnalare per i lavoratori dello spettacolo : la titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, a differenza di quanto indicato nella circolare n. 125/2020, a deve essere verificata alla data del 19 maggio 2020, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 84 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, e che la verifica riguarda solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, diversi dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità secondo quanto previsto dall’articolo 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori).
Sulle indennità del decreto Ristori leggi anche "Ristori quater ecco le nuove indennità 1000/800 euro".
Per approfondire tutta la normativa di emergenza vedi Ristori 2020-2021: 4 decreti un'unica legge