Con Circolare n 19116 dell'8 giugno il MISE chiarisce che tutte le imprese che abbiano già fatta esplicita richiesta di moratoria dei finanziamenti agevolati e che siano già̀ state ammesse alla moratoria stessa, possono prorogarne i termini fino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola quota capitale, presentando una esplicita istanza, entro il 15 giugno 2021.
Si precisa che l'istanza dovrà essere inoltrata dai soggetti beneficiari unicamente al soggetto gestore, secondo apposito Modello DSAN.
SCARICA QUI IL MODELLO PER LA PROROGA
Ricordiamo che il Decreto Sostegni bis pubblicato in GU N 123 del 25 maggio 2021 prevede con l’art 16 una proroga della moratoria per PMI introdotta dall’art 56 del DL n 18/2020
In particolare, si stabilisce che, previa comunicazione delle imprese già ammesse alla misura, da far pervenire entro il 15 giugno 2021, le imprese beneficiarie della misura godranno, per tutte le misure indicate nell'art 56, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, di una proroga fino al 31 dicembre 2021.
Sono conseguentemente prorogati i termini di cui ai commi 6 e 8 dello stesso articolo 56 ossia.
Ricordiamo che la misura è stata introdotta dal decreto Cura Italia (D.L. 17/3/20 n.18) a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 all’art. 56 che ha previsto la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese.
La misura si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del decreto legge n.18/2020.
La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.
La misura in questione è stata autorizzata dalla Commissione europea nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" e si è rivelata utile e apprezzata dalle imprese.
La moratoria spetta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori.
Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
La moratoria spetta anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali) (il chiarimento è arrivato con una faq del Ministero in data 22 marzo).
La moratoria spetta per tutte le esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia quali:
a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
b)il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni.
c)il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020.
È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.
Cosa aveva previsto Il decreto di agosto
Il decreto di agosto all'art. 65 ha modificato la data del 30 settembre 2020 sostituendola con il 31 gennaio 2021.
Per le imprese già ammesse, la proroga della moratoria operava automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Per le imprese che ancora non sono state ammesse era possibile l’ammissione entro il 31 dicembre 2020.
Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, Cura Italia il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al presente articolo. Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie prevista dall’art. 37 bis del dl 23/2020 fino al 30 settembre 2020, e spostata al 31 gennaio 2021.
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