Il Bonus POS
In Italia, molto spesso, non si fa in tempo ad attuare una norma che questa viene modificata (o cancellata) da un successivo intervento legislativo. Questo è il caso del cosiddetto Bonus POS, introdotto nell’ordinamento italiano a fine 2019 e di cui si disponeva l’operatività (e si stanziavano le risorse) per gli anni 2021 e 2022.
La Legge 27 dicembre 2019 n.160 ai commi 288, 289 e 290, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento (con evidente intento antielusivo, confluendo la norma in un più vasto insieme di disposizioni di contrasto all’uso del contante; si vedano gli articoli
Rinuncia al contante: l’agevolazione transita dai modelli Redditi e IVA e
Uso contante: riduzione di due anni termini di accertamento nel modello Redditi,
disponeva il diritto ad un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni che, fuori dall’attività di impresa, arte o professione, effettuavano regolarmente acquisti di beni e servizi con strumenti di pagamento elettronici.
La norma non quantizzava l’entità del contributo né stabiliva le “condizioni” e i “criteri”sulla base dei quali poter accedere al rimborso: la valutazione veniva demandata a un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Le novità del DL Agosto
In sede di cosiddetto DL Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto, la normativa relativa al rimborso in esame, adesso definito “cashback”, viene leggermente modificata con l’articolo 73 del decreto.
Il MEF che, per rendere operativo il bonus, potrà emanare anche più decreti ministeriali, oltre a stabilire le “condizioni” e i “criteri” sulla base dei quale i contribuenti potranno accedere al rimborso in denaro, potrà anche stabilire i “casi” in cui questo sarà accessibile: ciò potrebbe rappresentare, nel concreto, una potenziale limitazione della platea dei contribuenti interessati, se interpretato in senso restrittivo.
Il decreto poi delega ai successivi decreti del MEF di stabilire, oltre alle condizioni, ai criteri e ai casi per accedere al rimborso, anche di selezionare gli specifici strumenti di pagamento elettronico interessati e le tipologie di attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del bonus.
Il decreto incrementa la dotazione finanziaria per l’anno 2021, ma conferma per i soli anni 2021 e 2022 una misura che sembra non avere perso il suo intento antielusivo originario: notevoli sono le perplessità che una misura, così strutturata, su un arco temporale così lontano, possa risultare efficace per il rilancio dei consumi nel brevissimo periodo.
In breve il nuovo cashback sui pagamenti elettronici, non risulta variato nella sua sostanza, rispetto alla precedente versione, risultando ancora di importo non determinato e lasciando a successivi decreti attuativi del MEF il compito di stabilire quasi tutte le caratteristiche peculiari definitive, compresa la platea di interessati (con l’obiettivo di rispettare i limiti di spesa previsti).
Nella Relazione Illustrativa allegata al decreto, viene precisato che il suddetto ministero, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilirà "le modalità attuative del rimborso,anche con riferimento ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso". L’articolo 73 del DL Agosto, infine indica le piattaforme e le società che gestiranno i servizi progettazione, realizzazione e gestione del sistema informatico a cui verrà demandato il calcolo del rimborso e la successiva attribuzione ed erogazione dei rimborsi.