News Pubblicata il 14/08/2020

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Assemblea condominiale con quorum ridotto per il superbonus 110%

Il decreto di agosto prevede che l'assemblea condominiale deliberi per il superbonus con almeno un terzo del valore del condominio invece che i due terzi previsti dal codice civile



Il decreto di agosto interviene in merito alla maggioranza dell’assemblea condominiale, necessaria per l’approvazione dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio previsti dal decreto Rilancio, nella misura del 110%. 

In mancanza di tale norma si sarebbe applicato l’art. 1108 del Codice Civile che in merito ai lavori che eccedono l’ordinaria manutenzione richiede che per le innovazioni e i lavori di straordinaria l’assemblea condominiale decide con la maggioranza dei partecipanti che rappresentino almeno due terzi del valore complessivo del condominio in prima e in seconda convocazione. 

Il decreto di agosto alleggerisce di parecchio questa maggioranza prevedendo all’art. 63, che per i lavori di cui all’art. 119 del decreto Rilancio “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio”. 

Un terzo del valore dell’edificio invece che i due terzi previsti dal Codice Civile.

L’intervento del decreto di agosto opera con l’aggiunta all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del comma 9 bis dopo il comma 9.

L'art. 1108 del Cod. Civ. di regola per questa tipologia di lavori prevede:

"Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti."

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Fonte: Fisco e Tasse



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