Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 novembre 2020 ha approvato il Decreto Ristori quater che introduce nuove misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19.
In particolare l’art 19 del provvedimento va a modificare l’art 58 del Decreto Agosto che ha previsto un fondo per gli operatori della ristorazione inserendo un nuovo codice ATECO tra i beneficiari.
Si tratta del codice:
55.20.52 ATTIVITÀ DI ALLOGGIO CONNESSE ALLE AZIENDE AGRICOLE (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)
che va ad aggiungersi a quelli precedenti già previsti.
L’art 19 modifica inoltre modifica la ripartizione delle risorse del fondo tra l’annualità 2020 e 2021 al fine di poter soddisfare tutte le istanze che perverranno.
Per il dettaglio si rimanda a quanto riportato nella norma:
le parole “pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.” dell’art 58 comma 1 sono sostituite dalle seguenti: “pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l’anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all’anno 2021 concorrono al finanziamento e all’integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l’anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 27 ottobre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all’articolo 6 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro.”;
Ricordiamo che recentemente era stata prevista una proroga al 15 dicembre per la presentazione delle domande per beneficiare del contributo.
Mentre in data 16 novembre era andato in GU n.285 il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 ottobre 2020 recante le modalità necessarie alla presentazione delle istanze e utile al riepilogo dei requisiti per poterle presentare.
Ma vediamo i dettagli:
Il Decreto Agosto aveva previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto per tutte le imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 con i seguenti codici ATECO:
Il contributo spetta per acquisti effettuati dal 14 agosto e comprovati da idonea documentazione per prodotti della filiera agricola, alimentare, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP valorizzando la materia prima del territorio.
Tra quelli agevolabili sono inclusi anche quelli della pesca e dell’acquacoltura.
Sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco indicati nell’elenco seguente contenuto nell’Allegato 1 al decreto.
Prodotti ad alto rischio di spreco alimentare
Per poter accedere al contributo è possibile presentare domanda entro il 15 dicembre, tramite:
Ricordiamo che il contributo spetta a condizione che le imprese abbiano avuto un calo di fatturato nei mesi da marzo a giugno 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 inferiore almeno del 25%, il testo della norma dice inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.
Non è richiesto nessun requisito per chi ha iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019
Ai fini dell’ottenimento del contributo il decreto prevede che:
L’indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. L’ammontare di cui al secondo comma dell’articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione del controbuto statale) è elevato a 8.000 euro. All’irrogazione della sanzione, provvede l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 senza possibilità di compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di notifica dell’atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall’ufficio che ha erogato il medesimo, e dell’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all’emissione dei ruoli di riscossione coattiva.
Per approfondire leggi il nostro speciale "Bonus Ristorazione: come richiedere il contributo entro il 15 dicembre".
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