Sospensione o revoca della dichiarazione d’intento non passano dai canali telematici dell’Agenzia delle entrate
Gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare beni senza l’applicazione dell’IVA devono trasmettere telematicamente il modello della dichiarazione d'intento all’Agenzia delle Entrate.
Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi IVA che nell'anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari.
Dopo aver trasmesso il modello ministeriale della dichiarazione d'intento il cessionario/committente deve comunicare al proprio fornitore/prestatore gli estremi del protocollo di ricezione contenuti nella ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; gli stessi estremi vanno obbligatoriamente esposti nel corpo della fattura di vendita emessa in formato xml, a cura del cedente/prestatore.
Come noto, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate deve sempre avvenire ante effettuazione dell’operazione, pena l’impossibilità di avvalersi della non imponibilità disposta dall’articolo 8, co. 1, lett. c) DPR 633/1972.
Revoca o sospensione
Il cliente (esportatore abituale) potrebbe scegliere, per esigenze interne o per limiti dettati dal plafond disponibile residuo, di sospendere o revocare del tutto una dichiarazione d’intento già presentata.
Entrambe le scelte comportano la semplice comunicazione al fornitore/prestatore della volontà di ricevere una fattura con applicazione dell’IVA, senza alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate o altri adempimenti formali.
Nel primo caso (sospensione) l’esportatore abituale dovrà comunicare alla controparte dell’operazione che intende “congelare” la propria dichiarazione d’intento per un determinato periodo di tempo, per poi riprendere ad utilizzarla (eventualmente) a seguito di nuova comunicazione (si consigliano sempre comunicazioni a mezzo pec).
Nella seconda ipotesi (revoca totale) la comunicazione al fornitore/prestatore comporterà la decadenza della dichiarazione d’intento: la revoca avrà effetto dalla data scelta dall’esportatore abituale (ad esempio, “la dichiarazione d’intento prot. ricezione n.° YYYY viene revocata a decorrere dalla data odierna” o ancora “a decorrere dalla data XX/XX/XX”).
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