Se la ditta che demolisce e ricostruisce non presenta l’asseverazione del tecnico al momento della richiesta del titolo abilitativo urbanistico, gli acquirenti della unità abitativa non avranno diritto alla fruizione del sisma-bonus.
Lo dice la Risposta all’interpello n 244 dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto che chiarisce inoltre che alla ditta che si occupa di demolizione e ricostruzione può beneficiare della detrazione da sisma-bonus anche con l’aumento di cubatura se autorizzato dalla normativa urbanistica di riferimento.
La società Alfa intende realizzare in zona sismica 1, un progetto di demolizione di tre fabbricati collabenti e di ricostruzione di tre edifici a destinazione residenziale con aumento di cubatura e precisa che il regolamento comunale consente la demolizione e la ricostruzione di nuovi edifici con diversa sagoma e volumetria rispetto ai manufatti esistenti.
La società istante precisa di non avere ancora l’autorizzazione sismica della Regione e aggiunge inoltre, che i lavori non sono iniziati.
Volendo però procedere alla stipula degli atti di trasferimento delle unità residenziali che costruirà mediante fruizione da parte dei clienti del cd sisma-bonus chiedi di sapere:
L’istante dichiara inoltre che non ha ancora presentato l’asseverazione del direttore dei lavori, di cui all'articolo 3 del Dm n. 58/2017.
La sua soluzione interpretativa è che l'agevolazione prevista c.d. sisma-bonus acquisti possa essere riconosciuta agli acquirenti anche in caso di demolizione e ricostruzione con aumento di cubatura, ove le disposizioni urbanistiche lo consentono e in presenza di due titoli autorizzativi sullo stesso lotto.
L’agenza delle entrate in merito al primo punto ritiene che il bonus spetti e ricorda in proposito quanto detto con Circolare n 13/2019 ossia spetta il bonus anche con interventi realizzati "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente", se la variazione è consentita dalle disposizioni normative urbanistiche in vigore.
In merito al secondo punto invece non spetta il beneficio in quanto facendo riferimento:
si evince che in base all’art.3 del suddetto decreto il progettista deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori, evidenziando quella conseguibile dopo la realizzazione del progetto e l’attestazione deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, in mancanza il sisma bonus non spetta.
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