News Pubblicata il 31/07/2020

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La ricostruzione induttiva del reddito e gli indicatori di capacità contributiva

Il maggior reddito accertato dall'Agenzia deve essere fondato su concreti indicatori del reddito: la pronuncia della Commissione Tributaria



La procedura di ricostruzione induttiva del reddito mediante indicatori di capacità contributiva, che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate pone in essere al fine di emettere un avviso di Accertamento nei confronti del contribuente, deve essere giustificata sulla base di concreti indicatori di reddito maggiore rispetto a quello dichiarato.

Diversamente, la pretesa impositiva dell'Agenzia non corrisponde alla realtà dei fatti e pertanto risulta illegittima.

Ciò è quanto ha chiarito il Giudice della quarta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con la Sentenza del 6 febbraio 2020 (R.G.R. n. 897/2019).

Dopo avere esaminato il caso sottopostole, la Commissione ha accolto il ricorso del contribuente che chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento per imposte e accessori notificatogli dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, il giudice tributario ha evidenziato che la procedura di ricostruzione induttiva del maggior reddito del contribuente effettuata dell'Agenzia, non era fondata. Ciò sulla base dei seguenti aspetti:


A fronte degli elementi di fatto sopra segnalati a nulla è valso il richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 28075/2009, effettuato dall'Agenzia per sostenere la propria tesi e giustificare il proprio operato. Detta pronuncia stabilisce che, "nel caso di comportamento antieconomico del contribuente, sia fondato il sospetto di una diversa realtà". L'Agenzia evidenziava infatti che il contribuente non rispondeva al proprio invito al contraddittorio (con richiesta di fornire prove idonee per definire il proprio reddito) e conseguentemente l Agenzia notificava l'avviso di accertamento. Tuttavia, a prescindere dalla mancata risposta del contribuente, nel caso di specie, vi sono chiari elementi di fatto che non permettono di giustificare la pretesa dell'Agenzia. Pertanto  l'Atto di accertamento impugnato risulta illegittimo e non fondato con conseguente accoglimento della richiesta di annullamento dello stesso e condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite.

Fonte: Fisco e Tasse



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