Le dimissioni del lavoratore per mancata accettazione del trasferimento rientrano nel conteggio delle cessazioni che fanno scattare le regole del licenziamento collettivo se in numero maggiore di 5 in 120 giorni. Questo il nuovo indirizzo affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15401 del 20 luglio 2020 che si adegua alla posizione presa dalla Corte di Giustizia europea nella causa C. 422/2014, l’11 novembre 2015. Nel caso di specie riguardava un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo per una riorganizzazione della realtà aziendale datrice di lavoro che ne aveva contestato anche la natura solo verbale e la natura ritorsiva
Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano avevano rigettato il ricorso del lavoratore avendo verificato l'effettiva esigenza economica dell'azienda nella riorganizzazione e esternalizzazione delle mansioni precedentemente affidate al lavoratore e anche l'impossibilità di repechage in altre posizioni lavorative. La cassazione respinge le motivazioni legate a questo aspetto mentre accoglie la contestazione del ricorrente sul fatto che il recesso è illegittimo in quanto non rispettoso della procedura di licenziamento collettivo . Nel sesto motivo di ricorso il lavoratore aveva infatti segnalato che nello stesso periodo si era verificato il caso di dimissioni di una collega per mancata accettazione del trasferimento che rientra tra le fattispecie che devono essere conteggiate per la definizione di procedura collettiva , per cui in azienda erano stati raggiunti i limiti previsti di 5 licenziamenti in 120 giorni che fanno scattare specifiche regole procedurali, non rispettate però dall'azienda nel licenziamento del lavoratore.
La Cassazione afferma infatti che " alla luce di una corretta interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma,lettera a) della Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 rientra nella nozione di «licenziamento» il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta dal lavoratore medesimo (Corte di Giustizia UE 11 novembre 2015 in causa C-422/14, p.ti da 50 a 54).
Per questo motivo la Corte territoriale ha violato il superiore principio di diritto nell'escludere la rilevanza, ai fini del computo dei lavoratori determinanti la configurabilità di un licenziamento collettivo, di "alcune ... risoluzioni consensuali" derivanti "dalla mancata accettazione di un trasferimento" .
La sentenza di appello viene quindi cassata e inviata per un nuovo giudizio alla corte di appello in diversa composizione
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