News Pubblicata il 29/07/2020

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Licenziamento collettivo:può comprendere anche le risoluzioni consensuali

Nuovo orientamento della Cassazione: le dimissioni per rifiuto di trasferimento vanno conteggiate nella procedura collettiva di riduzione di personale



Le dimissioni del lavoratore per mancata accettazione del trasferimento  rientrano nel conteggio delle cessazioni che  fanno scattare le regole  del licenziamento collettivo se in numero maggiore di 5 in 120 giorni.  Questo il nuovo indirizzo affermato dalla Corte di Cassazione nella  sentenza n. 15401 del 20 luglio 2020 che si adegua alla  posizione presa dalla Corte di Giustizia europea nella causa C. 422/2014, l’11 novembre 2015. Nel caso di specie riguardava un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo per una riorganizzazione della realtà aziendale datrice di lavoro che  ne aveva contestato  anche la natura solo verbale e la natura ritorsiva

 Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano avevano rigettato il ricorso del lavoratore    avendo verificato l'effettiva esigenza economica dell'azienda nella riorganizzazione e esternalizzazione delle mansioni precedentemente affidate al lavoratore e anche l'impossibilità di repechage  in altre posizioni lavorative. La cassazione respinge le motivazioni legate a questo aspetto mentre accoglie la contestazione del ricorrente sul fatto che il recesso è illegittimo in quanto non rispettoso  della procedura di  licenziamento collettivo . Nel sesto motivo di ricorso  il lavoratore aveva infatti segnalato  che nello stesso periodo si era verificato il  caso di dimissioni  di una collega per mancata accettazione del trasferimento che   rientra  tra le fattispecie che devono essere conteggiate per la definizione di procedura collettiva  ,  per cui in azienda erano stati raggiunti i limiti previsti di 5 licenziamenti in 120 giorni che  fanno scattare specifiche regole procedurali, non rispettate però dall'azienda  nel licenziamento del lavoratore.

La Cassazione afferma infatti che " alla luce di una corretta interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma,lettera a) della Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 rientra nella nozione di «licenziamento» il fatto che un datore di lavoro  proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta dal lavoratore medesimo (Corte di Giustizia UE 11 novembre 2015 in causa C-422/14, p.ti da 50 a 54).

Per  questo motivo la Corte territoriale ha violato il superiore principio di diritto nell'escludere la  rilevanza, ai fini del computo dei lavoratori determinanti la configurabilità di un  licenziamento collettivo, di "alcune ... risoluzioni consensuali"  derivanti "dalla mancata  accettazione di un trasferimento" .

La sentenza di appello viene quindi cassata e inviata per un nuovo giudizio alla corte di appello in diversa composizione


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Cassazione 15401 2020 licenziamento collettivo

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