I contribuenti che aderiscono al regime forfetario, in generale, possono effettuare delle detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono a formare quello complessivo.
Per quanto riguarda la maxi agevolazione fiscale prevista dal c.d. Sismabonus, si ricorda che il decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di detrarre dall’imposta le spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici ovvero di optare per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti. In quest’ ultimo caso, l’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’interpello n. 224 del 22 luglio 2020, ha chiarito che non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, ad un regime sostitutivo dell'IRPEF medesima, perché il contribuente si avvale del "regime forfetario".
L'opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al predetto regime forfetario. L'istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l'effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente.
In merito all’ agevolazione fiscale (cd. Sismabonus), si fa presente che:
Il Decreto Rilancio ha previsto che, per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 con possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).
Leggi anche Bonus facciate 2020: per i forfettari possibile cedere il credito
Ti potrebbe interessare l'e-book Superbonus 110% Dl Rilancio: tutti i lavori agevolabili