Con Risposta a interpello n 225 del 23 luglio l’Agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina fiscale applicabile al riscatto di periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva) e riscatto di periodi di studio universitario alla luce di quanto previsto ai sensi del DL n 4/2019.
L’agenzia chiarisce in via preliminare che la risposta in oggetto riguarda esclusivamente gli aspetti fiscali per l’applicazione del regime previsto dal decreto recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”
L’art 20 del citato decreto ha previsto la facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore:
Tale possibilità di riscatto è esercitabile su domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado e l’onere del riscatto (fissato dall’art 2 del Dlg 184/1997) è detraibile nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Il riscatto può essere esercitato anche da altri soggetti diversi dall’interessato purché siano tra quelli sopra enunciati ed essi potranno avere diritto alla detrazione dalla imposta lorda.
È specificato inoltre che il versamento dell’onere di riscatto può avvenire anche in forma rateale, di singolo importo non inferiore a 30 euro, e per un massimo di 120 rate mensili.
La ripartizione dell’importo detraibile spetta in relazione all’onere effettivamente sostenuto dal contribuente nel periodo di imposta e le istruzioni al 730/2020 e al modello Redditi Persone fisiche precisano in merito che "La detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo".
Pertanto, la detrazione dall'imposta lorda spettante, a seguito del riscatto previdenziale in argomento, è pari al 50 per cento di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
Conseguentemente, in caso di rateizzazione dell'onere in 120 rate mensili per il primo anno la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell'anno e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni in cinque quote di pari importo.
Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione la detrazione sarà sempre pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell'anno e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni.
Per quanto riguarda invece il riscatto di laurea sono valide le istruzioni impartite dalla circolare 13/E del 2019 dove si chiarisce che per i contributi versati in favore di inoccupati da parte di familiari che li hanno a carico, spetta una detrazione al familiare che sopporta l’onere del riscatto pari al 19% dei contributi versati.
Nel caso di specie l’instante aveva chiarito nell’interpello di avere un reddito superiore a 2.840,51 euro pertanto non fiscalmente a carico del familiare che presenta la domanda di riscatto. Dunque, si può concludere che se la domanda di riscatto di laurea agevolato venisse presentata ai sensi del DLgs 184/97 al genitore non spetterebbe la detrazione del 19%.
Per le regole del riscatto laurea agevolato si legga:
Riscatto laurea 2020: regole aggiornate
Riscatto contributi, cd Pace contributiva, di cosa si tratta?
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