News Pubblicata il 24/07/2020

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Legge Rilancio: ok al contratto di rete con causale di solidarietà per COVID

Cosa prevede il decreto Rilancio convertito in legge sul contratto di rete con possibilità di utilizzare distacco e codatorialità



Con il nuovo art. 43 bis (Contratto di rete con causale di solidarietà) il decreto Rilancio convertito in legge amplia anche alla situazione di emergenza da covid 19 la disciplina prevista dall’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (conv. da L. n. 33/2009). 

Si  aggiungono infatti alcuni commi che  disciplinano la possibilità di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.

Pertanto, le imprese che stipulano il contratto di rete per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le partecipanti potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, per perseguire le seguenti finalità:

-impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro

;-inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;

-assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

La normativa introdotta deroga inoltre alle disposizioni generali in ordine all’obbligo di pubblicità previsto dal comma 4 quater(obbligo di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti). Tale obbligo viene assolto automaticamente con la  firma del contratto, in deroga alle modalità previste dal comma 4 terdel citato art. 3, ai sensi dell’art. 24 del CAD, “con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL."

Sarà necessario un  decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge,  per definire le modalità di comunicazione, a cura dell’impresa referente, necessarie per dare attuazione alla codatorialità. 

Per ogni altro aspetto di disciplina resta confermato quanto già previsto dall’art. 3 del D.L. n. 5/2009

E' previsto ad esempio per il settore privato, il distacco (temporaneo) regolamentato dal richiamato art. 30 del D.Lgs. 276/2003, attraverso il quale un lavoratore può essere messo a disposizione di un soggetto diverso dal datore di lavoro, nell’interesse del datore di lavoro distaccante, che rimane l'unico responsabile del trattamento economico e normativo dovuto al lavoratore . In materia aveva fornito specifiche indicazioni l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare 7/2018.

Fonte: Fisco e Tasse



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