La conversione in legge del decreto Rilancio, recentemente intervenuta (Legge n. 77 del 17 luglio, in G. U. il 18 luglio 2020), ha definito molte previsioni normative, tra le quali quelle attinenti alla maxi agevolazione al 110% sui lavori edilizi.
In particolare, sono state confermate alcune importanti disposizioni come quella che consente di fruire del Superbonus per gli interventi cd.“trainanti” (cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione su parti comuni degli edifici nonché su edifici unifamiliari) e per quelli eseguiti in aggiunta ai primi (in tal senso si rinvia all'articolo: Ecobonus 110%: come sfruttare al meglio l’agevolazione).
In aggiunta, tra le modifiche operate in sede di conversione del Dl Rilancio, si segnala l’estensione del superbonus anche alle seconde case ma solo per interventi realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari.
In merito agli interventi effettuati dal condominio su parti comuni degli edifici e alle modalità con cui fruire dell’agevolazione (si ricorda infatti che, la detrazione al 110% è prevista anche per le spese relative a interventi effettuati dal condominio con conseguente beneficio in capo ai singoli condomini in relazione ai millesimi posseduti), vi sono ancora alcuni quesiti dibattuti.
Nell’ attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, si segnalano alcuni punti individuati sulla base di casi pratici emersi nel corso di eventi organizzati dalla stampa specializzata in particolare dal Sole 24 ore.
In particolare:
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