News Pubblicata il 23/07/2020

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Comunicazione delle operazioni transfrontaliere: ultimi controlli prima dell’invio

Scade il 31 luglio 2020 il termine per inviare l’esterometro del secondo trimestre 2020



I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni con controparti estere sono chiamati a trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle entrate: l’adempimento, a cadenza trimestrale dal 2020, prevede alcune esclusioni. 

La comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) consiste nella trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. 

I contribuenti devono effettuare la trasmissione telematica dell’esterometro entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. 

Dal 1° gennaio 2020 è richiesta la trasmissione telematica dei dati con cadenza trimestrale, con le seguenti scadenze: 

*Si ricorda la proroga al 30 giugno 2020 per il primo trimestre 2020. 

Operazioni da includere 

Tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia devono riepilogare nell’esterometro i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (articolo 1, comma 3-bis, DLgs del 05/08/2015 n. 127). 

La trasmissione telematica deve essere effettuata tenendo conto: 

Esclusioni

I contribuenti sono tenuti a trasmettere tutte le operazioni da e verso l’estero, salvo quelle per le quali: 

Le esclusioni riguardano, pertanto, tutte le importazioni e le esportazioni di beni nonché le operazioni che hanno dato seguito alla trasmissione del file xml di una e-fattura al Sistema di Interscambio (SdI). 

Tali operazioni, in altri termini, vengono già intercettate dall’Amministrazione finanziaria e non dovranno essere ritrasmesse alle Entrate con l’esterometro. Pertanto, per le seguenti operazioni attive il contribuente può scegliere di emettere una fattura elettronica evitando di trasmettere trimestralmente la comunicazione delle operazioni transfrontaliere: 

Con riferimento all’ambito soggettivo, infine, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, così come per la fatturazione elettronica:

Fonte: Fisco e Tasse



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