Con Circolare n 22/E del 21 luglio l’Agenzia delle Entrate propone nuovi chiarimenti sulla erogazione del contributo a fondo perduto introdotto dall’art 25 del Decreto Rilancio convertito in Legge n.77 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 luglio 2020 e in particolare risponde a diversi quesiti giunti dalle Direzioni Regionali e degli operatori.
La domanda in questione riguarda degli eredi che intendano proseguire l’attività per conto di un soggetto deceduto.
Nel quesito si riporta il caso di una società di fatto con più eredi con la quale si voglia proseguire l’attività del de cuius e si vuole comprendere se nel caso di specie sia estensibile quanto riportato, in merito agli eredi, nelle istruzioni di presentazione della istanza per il contributo.
L’agenzia risponde con parere positivo precisando che, in considerazione del principio di prosecuzione dell’attività in capo agli eredi e tenuto conto dell’equiparazione tra la società di fatto e le società di persone (ai sensi dell’articolo 5 del TUIR) la società in oggetto possa fruire del contributo a fondo perduto al posto dei singoli eredi, se sussistono però anche gli altri requisiti necessari.
La comunicazione fatta da parte degli eredi va presentata con MODELLO AA9 a partire al 25 giugno e fino al 24 agosto, caso particolare di scadenza più lunga rispetto alle altre richieste per cui la scadenza è il 13 agosto prossimo, barrando l’apposita casella
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L’Agenzia aggiunge inoltre che in questo caso l’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo non inferiore a duemila euro poiché soggetti riconducibili a quelli diversi dalle persone fisiche.
Nell’articolo “Contributo a fondo perduto: pronto il modello e dal 15 giugno al via le domande” tutti i passaggi per presentare la domanda
Per approfondimenti sul contributo si legga “Contributo a fondo perduto: nuovi chiarimenti delle Entrate”
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