L'Inail, con l’istruzione operativa del 14 luglio 2020, ribadisce la posizione costante dell'’Istituto in materia di assicurazione contro gli infortuni per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di collaborazioni coordinate e continuative.
Il documento , emanato a seguito delle numerose richieste che arrivano in materia, ricorda che sin dalla nascita dell'istituto la tutela assicurativa dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica in caso di infortunio non è a carico dell'INAIL ma è gestita esclusivamente dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti INPGI.
In particolare invece per quanto riguarda i collaboratori è solo dal 1° novembre 2019 che l’Inpgi applica il Regolamento attuativo dell’assicurazione infortuni per i giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia con nota n. 12856 del 17.10.2019.
L’articolo 1 del predetto regolamento stabilisce che "I giornalisti che in ragione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa risultano iscritti ai fini previdenziali, presso la gestione separata INPGI, con un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l’apposita forma assicurativa costituita nell’ambito della Gestione separata INPGI".
L'assicurazione contro gli infortuni è stata istituita e disciplinata per la prima volta dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico del 1955 Il Regolamento, demanda la determinazione della contribuzione alla contrattazione collettiva (art. 38 e seguenti del CCNL giornalistico sottoscritto dalla FNSI e dalla FIEG).
Il finanziamento della prestazione per i lavoratori dipendenti avviene attraverso il versamento di un contributo mensile all’INPGI, da parte dei datori di lavoro. Per i giornalisti praticanti e i giornalisti con retribuzione pari o superiore a quella di redattore ordinario il contributo mensile è di Euro 11,88; per i giornalisti con retribuzione inferiore a quella di redattore ordinario il contributo mensile è pari ad Euro 6,00. Quando si verifica un infortunio, deve inviare all'Istituto, entro due anni dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso, la relativa denuncia utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito alla pagina Assicurazione Infortuni.
Per i co.co.co con compenso annuo non inferiore a 3.000 euro lordi. sono assicurati gli Infortuni sul lavoro (non extra professionali) . E' necessaria la dichiarazione del datore di lavoro che attesti che l’infortunio è avvenuto sul luogo di lavoro, ovvero in itinere.
In questo caso Il giornalista deve inviare all’Inpgi la denuncia dell’infortunio entro 3 gg. dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso, pena la decadenza del diritto.
Inoltre deve inviare all’Istituto, entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio, pena la prescrizione, espressa richiesta di essere ammesso all’assicurazione infortuni, allegando certificazione medica che attesti l’esito delle lesioni riportate.
L'INPGI, ricevuta tutta la documentazione relativa all'infortunio denunciato, dispone gli accertamenti necessari per determinare il grado di invalidità permanente residuata.
L'Istituto provvede all’eventuale liquidazione in base ai massimali previsti dal CCNLG vigente alla data dell'infortunio. La denuncia di infortunio dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail : infortunicococo@inpgi.it.
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