News Pubblicata il 17/07/2020

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Sicurezza Covid: comitato con RSU in ogni unità

E' condotta antisindacale la violazione delle norme del protocollo condiviso salute e a sicurezza sul comitato aziendale bilaterale anti covid. Obbligo in tutte le unità locali




 Importante decreto del Tribunale di Treviso, Sez. Lav., 02 luglio 2020, n. 2571 - Covid-19 c  è condotta antisindacale violare i protocolli in materia di salute e sicurezza
  Il caso era stato portato alla luce dalla  Fisascat Cisl lamenta la antisindacalità della condotta di una societa di servizio di pulizia e sanificazione  che ha omesso la costituzione, all’interno dell’ospedale   di Treviso, del Comitato per la verifica dell’attuazione del protocollo Covid 19 del 14 marzo 2020 . Innoltre non erano state le RSA e RLS Cisl dell’ospedale  nel Comitato centrale unico per la sede operativa del Nord Est invece costituito  a Mestre.
Nell'esposto ricordava che in esecuzione del  DPCM 11/3/2020 che raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, era stato il 14 marzo 2020 sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro” il cui articolo 13 prevedeva la costituzione in azienda di un “comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e delle RLS”.
 
Da sottolineare che anche la gestione dell’emergenza sanitaria era stata, sostanzialmente deficitaria in quanto non erano mai stati effettuati i controlli sullo stato di salute delle lavoratrici impegnate nella pulizia dell’ospedale (compresi i reparti di malattie infettive e Covid), neanche al rientro di costoro da periodi di malattia e non era stato integrato il personale come invece necessario. La questione era stata oggetto di reiterate segnalazione, anche da parte della CGIL,
 Per i giudici del lavoro  la previsione del Protocollo condiviso governo/parti sociali del 14/03/2020, nel quale è stato previsto di costituire “in azienda” un comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo interno con “la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e delle RLS”,  per le caratteristiche di diffusione irregolare del contagio  nel territorio richiede che i comitati debbono essere attivati nella specifica realtà territoriale e ambientale in cui si collocano le attività lavorative aziendali."
 Sottolinea la " piena ragionevolezza della –peraltro letterale- interpretazione per la quale per costituzione “in azienda” del comitato di controllo sull’attuazione del protocollo con la partecipazione di RSA e RLS è da intendersi la costituzione nella specifica realtà territoriale ed ambientale ove il lavoro dell’azienda datrice  in quanto luogo dove si manifestano le concrete e specifiche esigenze da monitorare, attenzionare, risolvere in modo condiviso "
La conclusione  è che La costituzione del Comitato interno per l'applicazione e la verifica del protocollo aziendale sulle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro deve intervenire nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale
L'affemazione indubbiamente interessa le aziende di tutti i settori , non solo di manutenzione e pulizia .
Inoltre il Protocollo  nazionale del 24 aprile, assurto al rango di fonte primaria a seguito di recepimento da parte del DPCM 26/04/2020,  ribadisce l'importanza del  contributo “ di esperienza di persone che lavorano e in particolare degli RLS e RLST” quale interlocutore privilegiato per l'applicazione e la verifica sulle misure adottate in contro il  virus Covid-19.



Fonte: CISL


1 FILE ALLEGATO:
Decreto tribunale Treviso Comitati covid 19

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