In sede di conversione del Decreto Rilancio viene modificato l’art 121 rubricato "Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali" ed in particolare durante l’esame in Commissione è stato previsto che:
1. il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto a istituti di credito e altri intermediari finanziari
2. la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti
3. l’opzione di trasformazione in credito di imposta e cessione ad altri soggetti può essere esercitata in ciascuno stato di avanzamento dei lavori
4. sono stati precisati per quali interventi spetta l’agevolazione nel caso di restauro facciate
5. nel caso di trasformazione della detrazione in credito non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessorie di ammontare superiore a 1.500 euro
6. per esercitare l’opzione di trasformazione ci si può avvalere dei soggetti abilitati a presentare le dichiarazioni in via telematica
Ma vediamo nel dettaglio le novità di sopra elencate
Il comma 1 dell’art 121 permette a coloro i quali negli anni 2020 e 2021 sostengono alcune spese in materia edilizia ed energetica per le quali si ha diritto a detrazione dalle imposte sui redditi di avere altre forme alternative di utilizzo e cioè:
- un contributo come sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto che viene anticipato dal fornitore che poi avrà diritto di recuperarlo come credito di imposta con facoltà di cessione
- cessione di un credito di imposta di pari ammontare con facoltà di successiva cessione da parte dei cessionari
Il comma 1-bis inserito in sede referente prevede che tale opzione possa essere esercitata in ogni momento dello stato di avanzamento dei lavori con la precisazione che in merito agli interventi previsti dall’art 119 dello stesso decreto, ci possono essere solo due stati di avanzamento per ciascun intervento complessivo ed ogni stato deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso.
Il comma 2 stabilisce che le norme in esame si riferiscono alle spese sostenute per i seguenti interventi:
- recupero del patrimonio edilizio
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna)
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Il comma 3 prevede invece che l’utilizzo in compensazione avvenga sulla base delle residue detrazioni non fruite e naturalmente con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata ripartita la detrazione d’imposta. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usata in quelli successivi e non può essere richiesta a rimborso
Attenzione va prestata al fatto che la cessione del credito riguarda anche le spese di ristrutturazione che continueranno a mantenere la detrazione del 50% o 65% e non solo a quelle che godranno della nuova agevolazione del 110%
Si resta in attesa di un decreto attuativo per tutto quanto di sopra enunciato, decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione.