Non si arresta il fiume di istruzioni dall'INPS sulla cassa integrazione con causale COVID (mentre la presidente dei Consulenti del Lavoro Calderone scrive alla Ministra del lavoro per protestare sulla confusione e complicazione creatasi).
Ieri è stata emanata
una nuova circolare 86/2020 in particolare sulla Cig in deroga anche a favore degli sportivi professionisti e
il messaggio 2825/2020 dedicato ai criteri di calcolo delle settimane utilizzate, necessario per l'accesso alle successive.
Va ricordato che che la cig in deroga è disponibile per tutte le aziende cui non si applica la cigo il FIS. Riguarda anche i lavoratori in carico di imprese fallite, anche se sospesi. Sono interessati anche tutti gli apprendisti lavoratori a domicilio. dipendenti di piccole imprese artigiane e iscritti all’INPGI
Per la cassa in deroga prima di accedere al secondo periodo di 9 settimane garantite dal decreto rilancio le aziende devono avere già ottenuto l’autorizzazione delle prime nove (- 13 per le regioni zona gialle e 22 per i Comuni della Zona rossa -inizialmente istituite del decreto Cura Italia) dalla propria Regione. Se questo non è avvenuto bisogna utilizzare ancora la procedura ordinaria regionale Solo successivamente si passa alla richiesta del secondo periodo , con due domande distinte una per le prime 5 poi le ultime 4 .
L’ultimo paragrafo della circolare illustra la disciplina per il settore sportivo professionistico introdotta dal Decreto Rilancio: interessa solo gli atleti ( non altro personale ) iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro nel 2019 . Il riferimento è alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, al lordo delle relative ritenute . Per le domande l’istituto annuncia ulteriori istruzioni
Il personale amministrativo della societa resta invece tutelato dal Fis.
Tornando alle procedure di calcolo delle settimane utilizzate di cassa in deroga regionale e relative richieste, nel Messaggio 2825 l'Istituto precisa che l’autorizzazione delle istanze di cigd sarà garantita per 9 settimane anche per periodi con giornate di numero inferiore ovvero :
- in tutto il territorio nazionale da 57 a 63 giornate complessive
- nei comuni delle c.d. zone rosse: range da 148 a 154 giornate)
- nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate).
Ad esempio saranno considerate autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.
Invece con riferimento alla quantificazione delle settimane effettivamente utilizzate , per l’accesso alle ulteriori quattro settimanee Strutture territoriali valuteranno ordinariamente le cinque settimane che sono di esclusiva pertinenza dell’Istituto.