Con il
Messaggio n. 2797 del 14 luglio 2020 l'inps fornisce chiarimenti relativamente ai lavoratori privati e pubblici, nonché ai percettori di NASPI, che svolgono attività lavorativa dipendente in Germania per brevissimi periodi. In accordo con il ministero listituto precisa che per tali periodi, se riconosciuti come attività marginale la contribuzione estera potrà essere non considerata e addiritttua riviste le posizioni pensionistiche conseguite grazie a tali accrediti.
Andando con ordine:
La legislazione tedesca riconosce, anche nel caso di attività lavorativa dipendente svolta per periodi inferiori al mese, l’accredito contributivo di un mese pieno, sufficiente per valorizzare, gratuitamente, a fini pensionistici fino a 8 anni di contribuzione figurativa per periodi di formazione scolastica svolti dal 17° al 25° anno di età
In tali casi l’accredito di contribuzione obbligatoria nell’assicurazione tedesca, si sovrappone a quella versata in Italia e per per effetto della totalizzazione internazionale, in alcuni casi è stato possibile ottenere l’anticipazione della decorrenza della pensione italiana.
Il Regolamento (CE) n. 987/2009, precisa che, ai fini della determinazione della legislazione applicabile, non devono essere considerate le attività marginali ossia quelle attività poco significative in termini di tempo e remunerazione (attività che coprono meno del 5% del normale orario di lavoro e/o meno del 5% della retribuzione globale).
In tali situazioni si deve, pertanto, ritenere che la persona eserciti l’attività in un solo Stato e la legislazione da applicare è quella dello Stato in cui è svolta abitualmente l’attività principale.
L'istituto affferma quindi che qualora il lavoratore svolga un’attività subordinata in Italia e un’attività in Germania di portata marginale o comunque non sostanziale, la legislazione applicabile è unicamente quella italiana.
Inoltre, il lavoratore, anche se svolge in Germania un’attività lavorativa per un breve periodo, deve comunque informare l’INPS che determina la legislazione applicabile e rilascia la certificazione “A1”, che attesta l’applicazione della legislazione italiana
Per quanto riguarda invece i percettori di Naspi lo stesso Regolamento (CE) n. 883/2004, prevede che siano considerati come se esercitassero un’attività subordinata. E' necessaria anche una valutazione con riferimento alle disposizioni specifiche in materia di disoccupazione.
Si conferma che si puo percepire la prestazione di disoccupazione anche negli stati Ue per un massimo di tre mesi senza doversi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei disoccupati italiani, così come specificato dalla circolare 177/2017.