La disciplina italiana, in relazione all’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per la fornitura di beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione (ordinaria o straordinaria) su immobili a prevalenza abitativa, dispone che per l’individuazione del valore del bene significativo va fatto prima di tutto riferimento agli accordi contrattuali tra le parti e che il valore delle parti staccate del bene significativo va considerato unitariamente a quello di quest’ultimo laddove tali parti staccate non abbiano autonomia funzionale rispetto al bene significativo.
Norma di riferimento
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 488/99, nell’ipotesi in cui, nell’ambito dell’intervento di manutenzione, siano forniti beni che costituiscono una parte significativa del valore della cessione, l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
In questo ambito, la Legge di bilancio per il 2018, con norma di interpretazione autentica, attribuendo forza di legge a precedenti interventi di prassi (C.M. n. 78/2000; C.M. n. 98/2000; C.M. n. 12/2016), ha specificato i criteri per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata con riferimento alla fornitura di beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione immobiliare, stabilendo i criteri per la determinazione del valore minimo dei beni significativi, per l’inclusione nel valore dei beni significativi delle parti staccate e per le modalità di fatturazione (art. 1, comma 19, Legge n. 205/2017).
Si tenga presente che riguardo all’argomento in questione, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a seguito della norma di interpretazione autentica per fornire i pertinenti chiarimenti (C.M. n. 15/E del 2018).
Come detto, in base all’art. 1, comma 19 della Legge n. 205/2017, è previsto che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti stesse rispetto al manufatto principale e come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei medesimi beni.
Per esempio, le grate di sicurezza sono dotate di autonomia funzionale rispetto agli infissi (manufatto principale qualificato come “bene significativo”). Si veda al riguardo la C.M. n. 15/E del 2018.
Aliquota del 10%
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 488/99, nell’ipotesi in cui, nell’ambito dell’intervento di manutenzione, siano forniti beni che costituiscono una parte significativa del valore della cessione, l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
I beni assumono valore “significativo” quando tale valore è superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l’intervento di recupero.
Ovviamente, tali interventi devono essere effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Dal punto di vista operativo, la disciplina riguarda essenzialmente gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), poiché gli altri interventi e le relative cessioni di beni fruiscono dell’aliquota IVA del 10%, senza limitazioni, ai sensi dei nn. 127-terdecies e 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72.
Per le manutenzioni (ordinarie e straordinarie), l’aliquota IVA agevolata si applica a condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione (i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria (C.M. n. 15/E del 2018).
Per esempio, nel caso di lavori di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, se la caldaia è fornita direttamente dall’impresa che realizza i lavori, è possibile usufruire dell’IVA al 10% (nei limiti dei beni significativi) anche per la fornitura stessa della caldaia. Se la caldaia è acquistata direttamente dal committente, l’imposta da corrispondere è pari al 22%. La manodopera (le materie prime e i semilavorati) godono sempre dell’IVA agevolata al 10%.
Non rientrano tra le prestazioni agevolabili:
- La semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano;
- Le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti;
- Le prestazioni rese da professionisti.
Cosa si intende per bene significativo
I beni significativi, ossia i beni di valore significativo, sono beni compiutamente individuati dalla normativa vigente, per i quali la norma stessa assume che il loro valore abbia una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate.
In base alla disciplina in materia (DM 29.12.99) i beni significativi sono:
- Ascensori e montacarichi
- Infissi esterni ed interni
- Caldaie
- Videocitofoni
- Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- Sanitari e rubinetterie da bagno
- Impianti di sicurezza.
L’elenco sopra riportato è da considerarsi tassativo, ma tenendo presente che i termini utilizzati per individuare i “beni significativi” devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico.
Sono quindi qualificabili “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco di cui sopra, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione (C.M. n. 15/E del 2018).
Per esempio, rientra tra i beni significativi la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento, in quanto assimilata ad una caldaia (risposta a interpello n. 954-31 del 2014; C.M. n. 15/E del 2018).